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24 settembre 2019 “In tema di separazione personale dei coniugi, l’attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell’assegno di mantenimento da parte del giudice, qualora venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche. (Giustizia Civile Massimario 2018)” Infatti, se si è in grado di procurarsi redditi adeguati, stante l’esistenza di proposte di lavoro, il giudice può valutare la potenziale capacità di guadagno per ridurre o eliminare l’assegno di mantenimento.
Lo ha precisato la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell’ordinanza n. 5817/2018 respingendo la domanda di una ex moglie che, nella controversia in relativa alla separazione personale tra lei e il marito, si era vista revocare l’assegno di mantenimento.
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