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1 ottobre 2019 “Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Indica altresì una persona di sua fiducia, di seguito denominata «fiduciario», che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie” (art. 4, L. 219/17) Con le disposizioni anticipate di trattamento una persona esprime la decisione di sottoporsi o meno a determinati trattamenti, nel caso della sua sopravvenuta incapacità di autodeterminarsi. Diversamente, la decisione spetterà al medico. Esse si differenziano dal “testamento biologico” perché le DAT hanno effetto durante la vita. La normativa sulle DAT non permette l’eutanasia. Dopo aver consultato il medico, la persona interessata potrà esprimere le DAT mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. Potranno sempre revocarsi o modificarsi, anche prima della scadenza del termine di efficacia eventualmente fissato.
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