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Ott 22, 2019 Secondo la giurisprudenza di legittimità, il diritto alla restituzione vige solo laddove l’amministratore condominiale dimostri che il denaro era stato versato per un titolo che implicava l’obbligo di restituzione. Infatti, l’azione dell’amministratore che versa denaro personale sul conto condominiale, per consentire al Condominio di far fronte a spese impellenti, realizza un contratto di mutuo ex art. 1813 cc. Per saperne di più, si rimanda alla lettura dell’ordinanza n. 21633 del 19 settembre 2017, della Corte di Cassazione.
“Per provare l’esistenza di un contratto di mutuo, posto a fondamento di una pretesa fatta valere in giudizio, non basta dimostrare l’avvenuta consegna del danaro o di altre cose fungibili, ma occorre dimostrare che tale consegna è stata effettuata per un titolo che implichi l’obbligo della restituzione, solo in tal modo potendo dirsi adempiuto l’onere della prova del fatto costitutivo della domanda, a norma dell’art. 2697 c.c.” (Cass. Civ. sez. II, 19/09/2017, n.21633)
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