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Nov 5, 2019 Il condomino che ha fatto spese per le cose comuni senza autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente, ossia quando le condizioni impongono di provvedere senza ritardo e impediscano di avvertire tempestivamente gli altri condomini.
“Ai fini dell’applicabilità dell’art. 1134 c.c., il condomino che ha fatto spese per le cose comuni senza autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea non ha diritto al rimborso delle spese effettuate a meno che non provi che si trattava di interventi urgenti e improrogabili (Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 4684 del 28 febbraio 2018)”.
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