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Quando il proprietario di un veicolo è esonerato dal comunicare chi guidava al momento dell’infrazione?

“Ai sensi dell’art. 126 bis, comma 2, codice della strada, come modificato dall’art. 2, comma 164, lett. b), del d.l. n. 262 del 2006, conv. in l. n. 286 del 2006, ai fini dell’esonero di un proprietario di un veicolo dalla responsabilità per la mancata comunicazione dei dati personali e della patente del soggetto che lo guidava all’epoca del compimento di una infrazione, possono rientrare nella nozione normativa di “giustificato motivo” soltanto il caso di cessazione della detenzione del detto veicolo da parte del proprietario o la situazione imprevedibile e incoercibile che impedisca allo stesso di sapere chi conducesse il mezzo in un determinato momento, nonostante egli abbia dimostrato di avere adottato misure idonee, esigibili secondo criteri di ordinaria diligenza, a garantire la concreta osservanza del dovere di conoscere e ricordare nel tempo l’identità di chi si avvicendi nella guida (Cass. Civ., sez. II, del 29 novembre 2018, n. 30939)”.

Come noto, in caso di infrazione, il proprietario del veicolo deve comunicare, entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, l’identità e la patente del conducente all’organo di polizia procedente, pena il pagamento di una somma da euro 284 a euro 1.133.
Tuttavia, il Codice della Strada prevede che il proprietario sia esentato se sussista un giustificato e documentato motivo.
Se in ambito familiare, è semplice pervenire a tale identificazione, lo stesso non può dirsi quando l’auto “incriminata” risulta di un parco macchine aziendale.
Il caso sottoposto all’esame della Corte di Cassazione, riguardava proprio quest’ultima ipotesi. Infatti, il legale rappresentante di una società veniva sanzionato per l’omessa dichiarazione del conducente, a seguito della contestazione per eccesso di velocità in relazione all’auto aziendale.
La società proponeva opposizione all’ordinanza prefettizia, eccependo di aver inviato alla Polizia Stradale una comunicazione in cui asseriva di aver impiegato l’auto, durante le vacanze estive, con la moglie e di non essere in grado di stabilire chi dei due fosse alla guida al momento della violazione del limite di velocità. Il tribunale considerava tale indicazione sufficiente ad escludere l’omessa comunicazione. A diversa conclusione giungeva, invece, la Corte di Cassazione che riteneva censurabile la valutazione operata dal giudice di merito.


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