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Inscenano il funerale dell’AD: legittimo il licenziamento.

“L’esercizio da parte del lavoratore del diritto di critica delle decisioni aziendali, garantito dagli art. 21 e 39 Cost., incontra i limiti della correttezza formale che sono imposti dall’esigenza, anch’essa costituzionalmente garantita (art. 2 Cost.), di tutela della persona umana, sicché, ove tali limiti siano superati, con l’attribuzione all’impresa datoriale od ai suoi rappresentanti di qualità apertamente disonorevoli, di riferimenti volgari e infamanti e di deformazioni tali da suscitare il disprezzo e il dileggio, il comportamento del lavoratore può costituire giusta causa di licenziamento, pur in mancanza degli elementi soggettivi ed oggettivi costitutivi della fattispecie penale della diffamazione” (Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 06 Giugno 2018, n. 14527)

A seguito del suicidio di alcuni lavoratori, che avevano lasciato degli scritti dove esprimevano amarezza e dolore per la situazione di precarietà vissuta da anni in azienda, alcuni dipendenti inscenavano l’impiccagione dell’amministratore delegato della società, del suo testamento e del suo funerale.

La Corte distrettuale riteneva tale manifestazione un legittimo esercizio del diritto di critica.

La decisione veniva impugnata in Cassazione sottolineando la necessità di trovare un punto di equilibrio tra l’interesse della persona o dell’impresa oggetto di affermazioni lesive, da una parte, e l’interesse contrapposto di chi ne è l’autore alla libera manifestazione del pensiero, dall’altra.

Tale, secondo la Cassazione, risulta essere il limite in cui il secondo interesse non rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione e al decoro di chi ne è destinatario, indagando le concrete modalità di espressione adottate e la loro continenza formale.
Nel caso di specie, i giudici concludevano che il comportamento dei lavoratori aveva superato il confine.


Infatti, la rappresentazione scenica, considerata in tutti i suoi elementi (il patibolo, il manichino impiccato con la foto dell’amministratore delegato, lo scritto affisso al palo a mo’ di testamento, le tute macchiate di vernice rossa a mo’ di sangue) aveva esorbitato la continenza formale attribuendo all’amministratore delegato qualità riprovevoli e moralmente disonorevoli, esponendo il destinatario al pubblico dileggio, effettuando accostamenti e riferimenti violenti e deprecabili, in modo da suscitare sdegno, disistima nonché derisione e irrisione e travalicando, dunque, il limite della tutela della persona umana richiesto dall’art. 2 della Costituzione che impone, anche a fronte dell’esercizio del diritto di critica e di satira, l’adozione di forme espositive seppur incisive e ironiche ma pur sempre misurate tali da evitare di evocare pretese indegnità personali.


Offese gratuite, lungi dal potersi considerare manifestazioni di una legittima dialettica sindacale.

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