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Feb 5, 2020 E, pertanto, una volta emessa sentenza di separazione, decorsi 6 o 12 mesi dall’udienza di comparazione parti avanti al Presidente del Tribunale, anche in pendenza di giudizio, può chiedersi il divorzio! Infatti, dopo la riforma del 2005, è stato stabilito che nel caso in cui il processo di separazione debba continuare per la richiesta di addebito, per l’affidamento dei figli o per tutte le questioni economiche, onde evitare condotte ostruzionistiche, il giudice possa, nel frattempo, decidere limitatamente allo status dei coniugi. Così facendo i tempi per l’instaurazione del giudizio di divorzio sono stati accelerati non senza qualche problema. È intuitivo che possa verificarsi una sovrapposizione dei due procedimenti. Il caso è diventato ancor più frequente dopo l’entrata in vigore della l. 56 maggio 2015 n. 55 che ha introdotto il c.d. “divorzio breve”, riducendo i termini (dodici mesi in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale) per la proposizione della domanda di divorzio. Come coordinare il giudizio di divorzio e quello di separazione allora? Il dibattito giurisprudenziale è vivace e per farvi fronte diversi uffici giudiziari hanno adottato circolari e linee guida proprio per fornire criteri applicativi di coordinamento, tanto da rendersi opportuna la consulenza di un avvocato divorzista.
“In tema di separazione dei coniugi, l’art. 709 bis c.p.c. (introdotto dall’art. 2 comma 3° lettera e) ter del decreto legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005 n. 80, come modificato dall’art. 1 comma 4° della legge 28 dicembre 2005 n. 263), prevede espressamente che, nel caso in cui il processo debba continuare per la richiesta di addebito, per l’affidamento dei figli o per le questioni economiche, il Tribunale emette sentenza non definitiva relativa alla separazione” Tribunale Salerno sez. I, 03/11/2017, n.4990.
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