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Feb 10, 2020 “il sanitario, al di fuori delle eccezioni previste dall’ordinamento (intervento urgente senza possibilità di informare alcuno, neppure incaricato dalla persona che ne ha necessità o comunque ad essa prossimo; casi specifici stabiliti dalla legge ai sensi dell’art. 32 Cost., comma 2), ha sempre l’obbligo di informare, in modo completo e adeguato, la persona su cui si appresta ad espletare la sua attività sanitaria o su cui già l’ha esercitata – sia in forma diagnostica che in forma terapeutica -, in quest’ultima ipotesi dovendo rappresentarle le possibili conseguenze e le possibili prosecuzioni di attività diagnostica e/o terapeutica; obbligo che, pertanto, non può essere mai scisso dall’obbligo di espletare correttamente l’attività sanitaria in senso tecnico, per cui il sanitario che ha espletato in modo corretto la sua attività sanitaria in senso tecnico ma non ha fornito l’adeguata informazione alla persona interessata è sempre inadempiente nella responsabilità contrattuale, mentre in quella extracontrattuale viola sempre il diritto costituzionale di autodeterminazione, limite della sua autonomia professionale” (Cass. civ. n. 29709 del 15.11.19). Questo è il principio espresso dalla Suprema Corte in un caso di inadempienza di un ginecologo convenuto in giudizio da una gestante per la mancata diagnosi di una grave malformazione cardiaca del feto a causa dell’insufficiente approfondimento degli esiti del c.d. tri-test nonché della scarsa informativa alla paziente sulle ulteriori possibilità diagnostiche prenatali. Tale responsabilità è gravata nel caso in cui comporti anche un’alterazione dell’equilibrio psicofisico della persona non informata in modo adeguato (danno biologico psichico). Ne discende che l’obbligo informativo nell’attività sanitaria è tanto importante, sia nella fase di diagnosi, che di cura. Il suo inadempimento lede il diritto di autodeterminazione e può pure condurre, come nel caso in esame, alla lesione del diritto alla salute.
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