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“Il trasportato su un veicolo a motore, che abbia patito danni in conseguenza di un sinistro, può agire nei confronti dell’impresa di assicurazione del vettore, ai sensi dell’art. 141 cod. ass., solo laddove vi sia stato il coinvolgimento, seppur senza collisione, di almeno un altro veicolo dovendo, in difetto, proporre domanda risarcitoria ai sensi dell’art. 2054, comma 1, c.c.”(Cass. Civ. sez. III, n. 25033 dell’8 Ottobre 2019). Questa è l’interpretazione fornita dalla Suprema Corte dell’art. 141 del codice delle assicurazioni, escludendo, nel caso specifico, l’azione diretta del terzo trasportato a bordo di un motorino che aveva subito una rovinosa caduta al suolo, causata da una brusca frenata del conducente. E ciò, in quanto il sinistro non coinvolgeva altri veicoli. La sentenza stupisce perché l’art. 141 cod. ass. non richiede necessariamente lo scontro tra veicoli ma opera, ad esempio, nel caso in cui un mezzo tagli la strada all’altro e quest’ultimo, per evitare l’impatto, esca fuori strada cagionando danni al trasportato. Tuttavia, la decisione dei giudici ermellini mette in luce un fatto da non trascurare: l’assicurazione non paga se il mezzo coinvolto nel sinistro sia solo quello a bordo del quale viaggiava il soggetto danneggiato. A quest’ultimo resterà la possibilità di agire per il risarcimento del danno a norma del codice civile.
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