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“Se mi lasci, cambio serratura” (e il Tribunale dichiara pure l’addebito)

Mar 2, 2020

“L’allontanamento unilaterale di un coniuge dalla casa familiare, in mancanza di giustificati motivi, determina l’addebito della separazione, anche se il coniuge vi fa rientro dopo due giorni e trova cambiata la serratura della porta. L’onere probatorio dell’intollerabilità della convivenza spetta al coniuge che si è allontanato” (Cass. civ. 14 gennaio 2020 n. 509).

Sembra il sequel del famoso film di Gondry (“Se mi lasci ti cancello”) e invece è un caso accaduto in Sardegna che ha permesso ai giudici ermellini di tornare sul tema della coabitazione.

Una signora si allontanava dalla famiglia per un paio di giorni senza una reale giustificazione e al suo ritorno le veniva impedito l’ingresso a casa in quanto, nel frattempo, il marito – con un certo disappunto – ne cambiava la serratura.

Quest’ultimo instaurava il procedimento di separazione e otteneva l’addebito.

La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza 509 del 14.01.2020, conferma così l’orientamento giurisprudenziale già dominante secondo cui la decisione unilaterale del coniuge che decide di allontanarsi dalla casa coniugale, anche se per breve tempo, prima che sia stata dichiarata la separazione, è lecita solo in caso di una grave crisi già in atto.

Infatti, nel caso in cui la parte che ha abbandonato il domicilio matrimoniale non riesca a produrre valide prove, nel corso dell’istruttoria, circa l’esistenza di gravi motivi che possano giustificare tale condotta (come pressioni, violenze o minacce) il Tribunale può ritenere il suo comportamento una violazione del dovere di coabitazione e dichiarare a suo carico l’addebito della separazione.

Occorre, pertanto, valutare con estrema attenzione il proprio allontanamento, in quanto l’addebito della separazione comporta la perdita del diritto all’assegnazione della casa familiare e all’affidamento dei figli.

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