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Se violi le misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19, è reato!

Mar 10, 2020

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale, come previsto dall’art. 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.” (art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 08.03.20)

L’art. 650 del codice penale prevede che: “Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a Euro 206”.

Questo quello che rischia chi non evita spostamenti, non resta in casa pur avendo i sintomi da coronavirus, si oppone alla quarantena che gli è stata prescritta, indice eventi e competizioni sportive in luoghi pubblici o privati, etc.

E allora come comportarsi?

È sufficiente attenersi alle regole ed usare un po’ di buon senso.
La ratio del decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’8 marzo, è la medesima dei precedenti:

• Limitare i contatti tra persone (e, quindi, gli spostamenti);
• Permettere la tracciabilità dei malati;
• Promuovere l’adozione di misure igieniche contro il dilagare dell’epidemia.

Prima di agire, chiediti se la tua condotta è allineata a questi tre obiettivi.

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