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Ritardi e inadempimenti: vittime, eroi e furbetti al tempo del coronavirus

Mar 31, 2020

“In medio stat virtus”

È la locuzione latina che invita a ricercare l’equilibrio e che, in questo momento, dovrebbe orientare nella soluzione di ogni problematica che sorga da ritardi e inadempimenti contrattuali. Tuttavia, il diritto ci aiuta ad individuare la linea di confine delle reciproche responsabilità, rimettendo alla nostra sensibilità e intelligenza ogni correlata azione.

Le misure adottate per arginare l’epidemia hanno reso difficile, se non impossibile, adempiere agli impegni contrattuali sottoscritti. Occorre verificare, in concreto, se ritardi o inadempimenti siano direttamente connessi alle restrizioni derivanti dalla legislazione d’emergenza e, quindi, le conseguenze sui contratti in essere. Il codice civile esclude, infatti, l’operatività delle esimenti se l’inadempimento sia solo “indirettamente” ricollegabile ai provvedimenti dell’Autorità.

Da un punto di vista giuridico, è difficile giustificare il comportamento di chi sospenda o rifiuti un pagamento adducendo come motivazione, in via generica, la situazione derivante dall’epidemia ed eventualmente la difficoltà di incassare puntualmente i propri crediti conseguente, appunto, all’emergenza.

Il Codice civile prevede che si è liberati dalla propria obbligazione, senza averne colpa, se la prestazione alla quale si era chiamati è divenuta impossibile o eccessivamente onerosa.

Nel primo caso si parla di “impossibilità sopravvenuta”. In tale ipotesi, l’obbligazione si estingue (e, quindi, il contratto si risolve) non solo quando la prestazione è divenuta impossibile per sempre ma anche quando, per sua natura, con il perdurare della situazione di impossibilità temporanea, possa considerarsi non più esigibile o non più interessante ad essere conseguita. L’esimente è caratterizzata, quindi, da un elemento oggettivo (impossibilità di eseguire la prestazione) ed uno soggettivo (assenza di colpa in capo all’obbligato).

Nel secondo caso si parla, invece, di “eccessiva onerosità sopravvenuta”, valida solo per i contratti ad esecuzione periodica, continuata o ad esecuzione differita. In tali occasioni, in estrema sintesi, le parti possono accordarsi per estinguere o rinegoziare le obbligazioni contrattuali se queste, a causa delle restrizioni, siano divenute particolarmente onerose.

Da quanto precede discende che si va esenti da responsabilità solo se l’inadempimento è diretta e immediata conseguenza di un’emergenza imprevedibile ed inevitabile, nonché di provvedimenti cogenti dell’Autorità, a cui non ci si può sottrarre o si provi di essersi attivati per contenerne gli effetti negativi, trovando soluzioni alternative e avendo a mente anche l’interesse collettivo.

E così, va da sé che, chi ha pagato in anticipo un servizio, che non è stato possibile erogare, dovrà essere rimborsato, salvo che si trovino diverse soluzioni.

Capacità di adattamento e comportamenti di buona fede saranno la migliore medicina per superare questo momento.

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