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Apr 7, 2020
“In sede di valutazione della responsabilità del medico, anche se è plausibile la circostanza che l’infezione sia stata contratta in sala operatoria, sono esclusi possibili profili colposi nella condotta dei sanitari che hanno avuto in cura il paziente se sono stati seguiti i protocolli previsti dalle Linee Guida della Società Scientifica di riferimento, con adozione di tutte le misure preventive per evitare l’evento” (Trib. Cosenza sez. pen. ordinanza 26/03/20)
Il caso.
Un’anziana signora, con una storia di cheratite erpetica (un’infiammazione della cornea correlata all’infezione da virus herpes simplex), veniva sottoposta ad un intervento di cataratta. Seguiva un decorso post-operatorio del tutto regolare, fino a quando giungeva in Pronto Soccorso con un’infezione all’occhio molto dolorosa (quadro acuto di endoftalmite).
Da successive indagini si riscontrava che l’infezione era stata contratta in sede operatoria, sebbene i curanti avessero praticato la disinfezione del campo operatorio e la corretta profilassi antibiotica, le visite di controllo successive e tutte le altre prestazioni sanitarie, farmacologiche e non.
La signora presentava denuncia-querela.
A seguito delle indagini svolte dalla Procura, il P.M. incaricato presentava richiesta di archiviazione, che il G.I.P. accoglieva, solo dopo aver chiesto l’integrazione della consulenza tecnica effettuata, al fine di verificare approfonditamente l’iter diagnostico e terapeutico seguito.
Il giudice poteva così accertare definitivamente l’inesistenza di profili colposi nella condotta dei sanitari e del nesso di causalità fra la condotta e l’evento, essendo state adottate dai medici tutte le misure di prevenzioni richieste e seguiti i protocolli previsti dalle Linee Guida.
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