IT

EN

FR

Termini processuali e udienze dei procedimenti civili e penali: che succede?

“Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall’articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all’11 maggio 2020. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020. Omissis”. Art. 36, comma 1, D.L. 23/20

Con il decreto legge da ultimo emanato l’8 aprile, si è definitivamente stabilito che, a parte per un ristretto numero di materie più urgenti:
• Tutti gli atti processuali dei procedimenti civili e penali che dovevano compiersi da parte di giudici, avvocati o dalle parti, scadenti nel periodo intercorrente tra il 9 marzo e l’11 maggio (compreso) sono sospesi;
• tutte le udienze fissate nel medesimo periodo sono rinviate d’ufficio a data successiva all’11 maggio.

Che cosa succederà quindi?

Dal 12 maggio:

• torneranno a decorrere i termini per il compimento degli atti processuali, da calcolarsi come avviene per il periodo di sospensione feriale;
• si riceverà dalle cancellerie la comunicazione del rinvio d’ufficio delle udienze del periodo 09/03-11/05 mentre quelle fissate dal 12 maggio in poi saranno tenute, per lo più, in remoto per contrastare l’emergenza epidemiologica.

E la “sospensione dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali…”?

Dopo il D.L. 9/20 (art. 10, c. 4), tale disposizione valida fino al 31 marzo non è stata più richiamata, ma non è detto che il legislatore abbia un ripensamento!


Ti possiamo aiutare?

Contattaci, senza impegno, per un primo colloquio

0341.365321

info@rattistudiolegale.com

Oppure compila il modulo per essere ricontattato

Campo non valido
Campo obbligatorio.
Inserire una e-mail valida.
Campo obbligatorio.
Campo non valido
Campo obbligatorio.
Campo obbligatorio.
Invia