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Apr 28, 2020
Questa mattina un’amica mi ha strappato un sorriso con una frase: “Marzo: tutti virologi. Aprile: tutti economisti. Maggio: tutti parenti”.
Poi, mi accingo a sfogliare i quotidiani giuridici e leggo un interessante articolo sulla sentenza n. 48014/2019 della Corte di Cassazione.
Il caso riguarda la condanna di un uomo per lesioni personali gravissime, per avere trasmesso consapevolmente il virus HIV, tramite rapporti sessuali non protetti, ad una trentina di donne.
L’accusa in primo e secondo grado aveva addirittura sostenuto il reato di epidemia, proprio per la consapevolezza del reo di essere affetto dal virus mortale e di trasmetterlo in rapporti sessuali non protetti.
I giudici escludevano la configurabilità del reato perché la nozione di cluster epidemico non equivale alla nozione di epidemia, che l’art. 438 c.p. sanziona con l’ergastolo.
Nello specifico: “Se, da un lato, non si può elevare ad affermazione di principio generale inderogabile che nella nozione di diffusione non rientrino le forme di contagio per contatto fisico tra agente e vittima, non potendosi escludere che vi siano o vi possano essere, attraverso questa modalità, contagi rapidi di un numero potenzialmente più elevato di persone, anche eventualmente attraverso forme di diffusione organizzata in manifestazione criminose di tipo concorsuale, dall’altro si conviene sul fatto che, con queste specifiche modalità, il contagio – almeno di regola – non possa porsi come antecedente causale del fenomeno epidemico, se questo viene definito come una malattia contagiosa con spiccata tendenza a diffondersi sì da interessare, nel medesimo tempo e nello stesso luogo, un numero rilevante di persone, una moltitudine di soggetti, recando con sé, in ragione della capacità di ulteriore espansione e agevole propagazione del contagio, un pericolo di infezione per una porzione ancora più vasta di popolazione”.
Ciò che difetta nel caso di specie è proprio l’evento tipico dell’epidemia, che si connota, come già precisato dalla giurisprudenza di legittimità, per diffusività incontrollabile all’interno di un numero rilevante di soggetti e quindi per una malattia contagiosa dal rapido sviluppo ed autonomo entro un numero indeterminato di soggetti e per una durata cronologicamente limitata (Cass. pen., Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 576).
L’imputato, infatti, contagiò un numero di persone, per quanto cospicuo, certo non ingente e ciò fece in un tempo molto ampio, nell’arco di ben nove anni.
Tornando a noi, vista l’alta contagiosità del coronavirus, soprattutto in alcune zone d’Italia… andateci piano, perché, altrimenti, con la ripresa dell’attività giudiziaria, se “Maggio: tutti parenti” a “Giugno: tutti galeotti”!
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