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“Tuo figlio è un animale”. Diffamazione a mezzo social

“Assume indubbia portata offensiva e diffamatoria paragonare un bambino ad un animale” (Cass. pen. Sez. V, 27/05/2019 n. 34145).

Lo ha stabilito la Cassazione, in uno dei tanti casi di diffamazione approdati nei nostri tribunali.

Il caso: in una chat di gruppo “whatsapp”, un genitore utilizzava il sostantivo “animale” per indicare in maniera spregiativa il bambino che aveva procurato una ferita al volto della figlia.

Forse ci si è dimenticati che una notizia pubblicata sul web, un post su un social network, un commento inappropriato su una chat di un gruppo facebook o di un gruppo “whatsapp”, sono in grado di raggiungere facilmente un numero imprecisato di persone.

O forse la nozione di dignità sta cedendo il passo alla libertà di espressione?

Non risulta dall’attuale quadro normativo e giurisprudenziale.

A norma dell’art. 595 c.p. commette il reato di diffamazione “Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione” ed “è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032,00”.

E se compiuto tramite i social network la pena aumenta (comma 3).

Infatti, la prevalente giurisprudenza equipara i social network ad un mezzo di pubblicità, riconoscendo quindi la diffamazione nella forma aggravata quando “il messaggio viene inoltrato a destinatari molteplici e diversi, per esempio attraverso la funzione di forward o a gruppi di Whatsapp, su Twitter o Facebook […]” (Cass. pen., V sez., n. 7904/19; Cass. pen. sez. V, 13/07/2015, n. 8328; Tribunale Pescara, 05/03/2018, n. 652).

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