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Mag 19, 2020
“In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell’onere probatorio l’attore, il paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l’esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia ed allegare l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore-sanitario dimostrare che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante”.
La Cassazione, con la recente sentenza 5128/2020, si è pronunciata sul tema della responsabilità medica in ambito dentistico, ponendo a carico del professionista la prova che l’intervento dallo stesso operato non ha prodotto danno alla salute del degente.
Prendendo in esame il caso della paziente di un centro odontoiatrico che ha citato in giudizio sia il medico che aveva materialmente disposto l’intervento che la struttura sanitaria ove lo stesso operava, la Suprema Corte ha deciso che spetta al dentista produrre prove che dimostrino non solo che i trattamenti effettuati non siano stati inutili e scorretti ma anche che non abbiano provocato alcun pregiudizio alla salute dell’assistito, ovvero che siano stati eziologicamente irrilevanti.
In caso contrario, l’aggravamento delle condizioni cliniche è imputabile al medico, sotto il profilo della causalità giuridica.
Tale inadempimento contrattuale diventa rilevante ai fini della valutazione per la liquidazione del danno.
Spetta, invece, al paziente il solo onere di provare l’esistenza del contratto e l’insorgenza (o l’aggravamento) della patologia lamentata.
Il danneggiato deve, cioè, dimostrare che l’inadempimento contestato sia “qualificato” ovvero astrattamente idoneo ad aver prodotto il danno.
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