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Giu 9, 2020
“Il rientro del padre presso la ex casa coniugale – purché temporaneo – deve essere autorizzato quando costituisca una misura attuativa necessaria dell’interesse del minore e sia, al contempo, idonea a preservare l’intenzione dei coniugi di valorizzare la mera coabitazione, instauratasi nell’ottica di escludere la futura insorgenza di dubbi in ordine alla riconciliazione”. Tribunale Terni, 05/03/2020
Nostalgia, amore o mero calcolo economico, tornare insieme dopo la separazione giudiziale, è possibile.
L’art. 157 cc infatti prevede che: “I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l’intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione”.
Tuttavia, se ciò avviene per l’interesse del minore, non può parlarsi di riconciliazione. Invero, la mera coabitazione dei coniugi separati non fa venire meno gli effetti della sentenza di separazione.
Questa pronuncia del Tribunale di Terni ci permette di comprendere come i rapporti sociali stiano mutando e come la giurisprudenza sia attenta a verificare le peculiarità di ogni caso concreto.
Riconciliazione, oggi, più che mai, non significa tornare a condividere lo stesso tetto ma assume la diversa connotazione di ripresa della comunione di vita e d’intenti che costituisce il fondamento del vincolo coniugale.
E tale comunione non può ritenersi ripristinata per la sola sussistenza di ripetute occasioni di incontro e di frequentazione, ove le stesse non depongano per una reale e concreta ripresa delle relazioni materiali e spirituali, come stabilito dalla Cassazione civile sez. VI, 26/07/2019, n.20323.
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