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Non è testamento l’atto redatto dagli eredi riportanti le volontà del defunto

Giu 23, 2020

“La scheda testamentaria falsa, anche se eseguita dagli eredi pretermessi perché ritenuta comunque conforme alla volontà del testatore, non comporta la sanatoria dell’atto in quanto trattasi di atto “inesistente” e non semplicemente nullo. In tal caso, dunque, non è configurabile la previsione di cui all’articolo 590 del Cc secondo cui la nullità della disposizione testamentaria non può essere fatta valere da chi, conoscendo la causa della nullità, ha, dopo la morte del testatore, confermato la disposizione o dato a essa volontaria esecuzione”.

Ad affermarlo è la Cassazione civile sez. VI, 28/05/2020, n.10065.

Il Caso.

Muore una signora lasciando il marito ed i figli. Il padre e due figli, ritenendo di seguire la volontà della defunta, danno esecuzione a una scheda testamentaria che dispone in favore di alcuni dei beni immobili.

L’erede pretermesso instaura una causa nel corso della quale riesce a dimostrare la falsità della scheda, in quanto realizzata da uno dei fratelli.

Gli altri si difendono cercando di sostenere che, sebbene il documento non fosse stato redatto personalmente dalla de cuius, comunque, era conforme alle sue volontà.

Tuttavia, la corte rammenta che la riconosciuta non autenticità della scheda mette fuori gioco il meccanismo di sanatoria contemplato dall’articolo 590 del codice civile, senza che abbia “alcuna rilevanza né la consapevolezza dei dichiaranti che il testamento fosse falso, né l’indagine volta a stabilire se la scheda fosse conforme alla volontà espressa in vita dalla defunta”.

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