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Divisione ereditaria: nuovo intervento chiarificatore dell’A.E.

All’atto della divisione ereditaria, per la valutazione dei beni immobili compresi nella massa comune, occorre far riferimento al valore venale in comune commercio dei beni alla data della divisione e non al valore catastale (Risp. AE 6 novembre 2020 n. 534).

Così ha risposto l’Agenzia delle Entrate, venerdì scorso, ad un quesito postole in tema di divisione ereditaria.

Con la divisione cessa lo stato di comunione. A ciascun erede viene attribuita la titolarità esclusiva su una parte determinata del bene o beni in comune.

Ai fini dell’imposta di registro, l’atto di divisione rientra nella categoria degli “atti aventi natura dichiarativa relativi a beni o rapporti di qualsiasi natura” e deve essere registrato in termine fisso, con applicazione dell’aliquota dell’1% applicata al valore della massa comune.

In caso di conguaglio o se ad un condividente siano attribuiti beni per un valore eccedente quello della quota a lui spettante, l’AE considera la divisione vendita limitatamente alla parte eccedente.

Ne consegue che i conguagli superiori al 5% del valore della quota di diritto sono soggetti all’imposta con l’aliquota stabilita per i trasferimenti.

Per maggiori informazioni restiamo a disposizione, intanto qui trovate il testo integrale della risposta dell’Agenzia delle Entrate.


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