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Accesso a cure “innovative” e uso compassionevole

Ott 27, 2020

Il rifiuto di un Paese, a pazienti terminali, di accedere per la propria cura a medicinali sperimentali non viola i diritti umani.

Così mi permetto di riassumere la decisione resa, nel 2012, dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso Hristozov e altri c. Bulgaria.

Dieci malati di tumore, rispettivamente nati il 1977, 1954, 1948, 1947, 1948, 1973, 1948, 1966, 1935 e 1947, facevano ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo ritenendo leso il proprio diritto alla vita e al rispetto della vita privata e familiare, nonché al diritto a non essere sottoposti a cure degradanti (artt. 2,3 e 8 CEDU).

Invero, in Bulgaria, dopo l’esito infausto di tutte le terapie permesse, non gli veniva permesso di curarsi con un farmaco antitumorale sperimentale non ancora autorizzato (MBVax Coley Fluid, prodotto da una società canadese).

La richiesta trovava fondamento nel fatto che, sebbene il medicinale non fosse stato ufficialmente autorizzato in nessuno Stato al mondo, in un certo numero di Paesi (Bahamas, Cina, Germania, Irlanda, Israele, Messico, Paraguay, Sud Africa, Svizzera, Regno Unito e U.S.A.), ne era stato consentito un “uso compassionevole”.

Tuttavia, la Corte – dopo ampia disamina del caso – rigettava il ricorso e riteneva legittima la posizione della Bulgaria, sebbene riconoscesse la tendenza tra paesi europei a consentire, in condizioni eccezionali, l’uso di medicinali ancorché non ancora autorizzati (come ad esempio in Italia).

I giudici, però, sottolineavano che tale principio non fosse consolidato nelle leggi bulgare.

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