IT

EN

FR

La dura convivenza tra ordinamento giuridico sportivo e italiano. La rilevanza sociale ed economica che fa gola.

In questi giorni è apparsa sui giornali la notizia che probabilmente l’Italia non potrà partecipare alle prossime Olimpiadi e, agli atleti italiani, non resterà che partecipare senza tricolore, come già successe nell’80.

Ma facciamo un passo indietro.

Fu un francese (de Coubertine), di origini italiane, ad avere l’idea di recuperare gli antichi giochi olimpici.

L’idea era di utilizzare lo sport come strumento per promuovere la pace e la comprensione tra i popoli.

Era il 23 giugno 1894 e quell’anno venne istituito il Comitato Olimpico Internazionale (CIO).

I membri originari erano 13 Stati (oggi 99), tra cui l’Italia.

Nel 1908 venne pubblicata la “Carta Olimpica” che racchiudeva tutte le regole e linee guida per l’organizzazione dei Giochi olimpici e l’organizzazione del movimento olimpico, codificandone i principi fondamentali.

Questo documento ha evidenziato la nascita dell’ordinamento giuridico sportivo.

E voi direte, perché è importante?

Lo è perché, da un punto di vista giuridico, il fenomeno sportivo ha dato vita a qualcosa di simile ad uno “Stato”.

In esso si possono rintracciare i caratteri tipici del concetto di ordinamento giuridico e precisamente una pluralità di soggetti, una organizzazione ed un complesso di norme che devono essere osservate da soggetti giuridici.

Così, a fianco agli ordinamenti giuridici sovrani (gli Stati) nascono altri ordinamenti giuridici (internazionale, canonico, sportivo!)

Alla luce della Olympic Charter, il movimento olimpico è costituito da:

  • CIO (al vertice)
  • federazioni internazionali
  • comitati olimpici nazionali
  • comitati organizzativi per i Giochi olimpici.

Il CONI ha sempre fatto parte del movimento olimpico, in quanto comitato olimpico nazionale, che è l’ente che ha la competenza esclusiva a rappresentare l’Italia alle Olimpiadi.

Ma, a seguito della Riforma dello Sport, è stato considerato “non autonomo”.

In che senso, direte voi.

Al comma 6, dell’art. 27 della Carta Olimpica, è stabilito che :“I comitati olimpici nazionali devono preservare la loro autonomia e resistere a tutte le pressioni, tra cui, a mero titolo esemplificativo, le pressioni politiche, giuridiche, religiose o economiche che potranno impedire di conformarsi alla Carta Olimpica”.

Ma perché?

Tutto nasce dalla Riforma dello Sport di recente approvazione.

A novembre sono stati approvati da parte del Consiglio dei Ministri cinque decreti di riforma (tutele per i lavoratori sportivi, professionismo femminile, accesso degli atleti paralimpici nei gruppi sportivi militari e nei corpi civili dello Stato, l’abolizione del vincolo sportivo per i più giovani sostituito da un premio di formazione, etc) ma non è stato trovato un accordo sul decreto che metteva ordine nei ruoli e nelle funzioni degli organismi sportivi.

Manca, in sostanza, il decreto sulla divisione dei compiti tra Dipartimento del Ministero, Coni, Sport e Salute, Federazioni, Enti di promozione.

Decreto che era sotto la lente di ingrandimento del Cio, in quanto aveva letto in Gazzetta ufficiale che nelle funzioni attribuite al Ministro dello Sport c’era quella di “indirizzo e vigilanza sul Coni”: in violazione della Carta Olimpica (perché il governo non può dare un ‘indirizzo’ al comitato olimpico nazionale!).

Non solo.

Secondo la massima autorità dei giochi olimpici la Riforma ha privato CONI di parte della sua autonomia, in quanto Coni Servizi (oggi Sport e Salute), secondo la nuova riforma, sostituisce il Coni stesso nel distribuire i finanziamenti pubblici alle Federazione e agli organismi sportivi.

Così facendo, il finanziamento dello sport passa sotto un ente politico.

Ma lo stesso legislatore italiano aveva, tempo fa, riconosciuto la piena autonomia dell’ordinamento giuridico sportivo stabilendo che: la Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Nazionale.

Ti possiamo aiutare?

Contattaci, senza impegno, per un primo colloquio

0341.365321

info@rattistudiolegale.com

Oppure compila il modulo per essere ricontattato

Campo non valido
Campo obbligatorio.
Inserire una e-mail valida.
Campo obbligatorio.
Campo non valido
Campo obbligatorio.
Campo obbligatorio.
Invia