Il Decreto Rilancio del 2020 ha introdotto il c.d. superbonus per la realizzazione di interventi finalizzati all’aumento di efficienza energetica, all’adeguamento sismico e alla installazione di pannelli fotovoltaici.
La misura ha previsto un’aliquota di detrazione pari al 110% delle spese sostenute per realizzare tali migliorie. Per accedere a questa agevolazione fiscale, però era richiesto di completare i lavori entro il 31 dicembre 2021.
Ma è ancora così?
Chi era indeciso e si è lasciato scappare l’occasione sarà felice di scoprire che la legge di bilancio 2021 ha prorogato la scadenza (per la maggior parte dei lavori) al 30 giugno 2022. Il legislatore ha infatti riconosciuto che l’emergenza dovuta al Covid-19 ha in molti casi impedito l’avanzamento dei lavori.
Ma non solo.
Il legislatore ha ampliato il numero degli interventi edilizi che godono del superbonus, che ora verrà anche applicato:
- Alle opere realizzate su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate anche se possedute da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche. Questa importante aggiunta consente l’accesso al bonus anche egli edifici bifamiliari, considerate dalla legge condomini, che erano inizialmente rimaste escluse dall'incentivo fiscale;
- Agli interventi per la coibentazione (l’isolamento termico) del tetto. Tale intervento era in realtà già previsto dal Decreto Rilancio, ma veniva escluso ai casi in cui fosse presente un sottotetto, dal momento che veniva richiesto che questo fosse elemento di separazione tra il volume riscaldato e l’esterno. Oggi non è più così, in quanto la Legge di bilancio ammette il superbonus senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.
- Agli interventi su edifici privi di attestato di prestazione energetica (la c.d. APE) perché privi di copertura o uno o più muri perimetrali (purché tuttavia raggiungano al termine dei lavori una classe energetica in fascia A);
- Alle opere che eliminino barriere architettoniche o che siano adatte a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione in favore di persone portatrici di handicap o ultrasessantacinquenni. Questi interventi, tuttavia, saranno soggetti alla detrazione solo se compiuti congiuntamente a quelli “trainanti”, e cioè di isolamento termico, di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale su parti comuni; di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti; di interventi antisismici.
- Agli interventi di ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma del 2008, nei comuni dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Per questi edifici, peraltro, è stato previsto l’accesso ad un nuovo superbonus, del 160%, utilizzabile in alternativa al contributo per la ricostruzione qualora l’importo sostenuto ecceda il contributo statale. A tale previsione si aggiunge poi la possibilità di accedere al superbonus 110% per gli importi che superano il contributo di ricostruzione.
Che sia giunto il momento di ristrutturare casa?