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Chi intende scrivere le proprie ultime volontà in forma olografa, cioè di proprio pugno e senza ricorrere a professionisti e testimoni, deve comunque preoccuparsi di rispettare meticolosamente le indicazioni contenute nel Codice civile. Anche il testamento olografo è infatti un negozio cosiddetto solenne, per il quale il legislatore richiede il rispetto precisi requisiti. Infatti, in caso di mancato rispetto l’intero atto rischia di essere dichiarato radicalmente nullo (o annullabile), con la conseguente cancellazione retroattiva di tutti gli atti eventualmente compiuti dagli eredi nominati. Tra i requisiti richiesti spicca l’apposizione della data che, come espressamente dispone l’articolo 602 terzo comma del Codice civile, “deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno”. La ragione di questa previsione è presto detta: essendo il testamento un atto revocabile e sostituibile, l’indicazione della data risolve il problema di individuare il documento valido nel caso in cui, dopo la morte del de cuius, vengano alla luce più testamenti tra loro incompatibili. Pacificamente la giurisprudenza afferma che la mancata apposizione della data determina l’annullabilità del testamento, che può essere fatta valere da chiunque nel termine di cinque anni dal momento in cui sono state eseguite le disposizioni contenute nel testamento. Ciononostante, la norma è interpretata in maniera elastica dalla giurisprudenza, nel senso che anche laddove manchi una apposizione di data certa come tradizionalmente intesa (ad esempio 23 febbraio 2021), il testamento è comunque ritenuto valido nel caso in cui questa sia comunque ricavabile in modo certo da dati o indicazioni contenuti nel testamento, o anche da fatti notori (“San Valentino 2021”; “Pasqua 2021”; “il mio ottantesimo compleanno”). Ad essere esclusa è invece la determinazione della data in base ad elementi esterni all’atto, ovvero a fatti futuri o incerti. In tali casi, il testamento è considerato privo di data, e quindi annullabile. Attenzione dunque ad apporre la data sulla busta che contiene il documento: essa è formalmente un elemento esterno all’atto!
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