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I giudici d’appello revocano alla madre il contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne e laureato. A far clamore e motivare la madre a proporre ricorso per Cassazione, è che il figlio non è ancora economicamente indipendente. Gli ermellini rigettano il ricorso per mancato assolvimento dell'onere probatorio. Non viene provato, cioè, che il figlio abbia cercato un impiego consono ed adeguato, in tutti i modi possibili e ragionevoli. Così, con ordinanza n. 29779 del 29/12/2020, la Cassazione torna su un tema scottante. Il mantenimento della prole adulta è dovuto solo nel caso in cui, a completamento del corso di studi scelto, ci sia un’effettiva prova dell’impegno invano profuso dal figlio per trovare effettivamente un’occupazione. Non solo. Le aspirazioni lavorative devono adeguarsi alle reali opportunità offerte dal mercato del lavoro e, nel caso, adeguandole e ridimensionandole, senza procrastinare e attendere invano un’offerta lavorativa perfettamente coincidente con i propri sogni. Un’assistenza genitoriale protratta all’infinito stimolerebbe solo un “parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani” (Cass. 12952/2016). Quali, allora, i paletti posti dai giudici per decidere se è dovuto o meno l’assegno di mantenimento: …se non ha ridotto le aspirazioni, il mantenimento non gli è dovuto. …se non si è impegnato, tenuto conto dell’età, il contributo dei genitori è solo controproducente. … in un’età in cui si è inseriti in società, la mancata autosufficienza è indice di inerzia colpevole. …il diritto non può protrarsi oltre ragionevoli limiti di tempo e misura.
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