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L'art. 727 del codice penale punisce chi abbandona animali domestici o chi li detenga in condizioni incompatibili con la loro natura. Se è facile comprendere che cosa si intenda per "abbandono", a diverse interpretazioni (e sensibilità!) si presta la nozione di "detenzione in condizioni incompatibili con la natura dell'animale". A tal proposito, presso il Tribunale di Ivrea, ci si è chiesto se tenere legato un American Stafforshire alla ringhiera del cortile della propria abitazione, con una guinzaglio della lunghezza minore di 50 cm, rientrasse nell'ipotesi (v. sentenza n. 130 del 09/02/2017). Durante l’istruttoria emergeva che tale detenzione aveva provocato all’animale non solo un danno fisico, costituito da lesioni al collo, ma pure uno stress tale da portarlo a comportamenti aggressivi. Nonostante l’animale non fosse della donna che lo deteneva in quelle condizioni, veniva sequestrato e, all’esito del giudizio, confiscato per procedere all'affido. Anche la Cassazione ha affrontato più volte l’argomento. Celebre è la sentenza Cass. Pen., Sez. III, n. 26368/2011, che ha confermato una condanna per maltrattamento di animale nei confronti un uomo che risultava tenere i propri tre cani legati corti alla catena, anch’essi con abrasioni e ferite al collo, in una discarica di rifiuti e fango, al solo riparo dell’ombra di un trattore. A niente è valsa la giustificazione addotta dalla difesa che il proprietario fosse impossibilitato per ragioni di salute a recarsi dai propri animali. Avrebbe potuto delegare altra persona senza “incrudelire senza ragioni sui poveri animali”.
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