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Parliamo dei limiti al patto di non concorrenza nel contratto di agenzia. Se ne occupa il codice civile all’art. 1751-bis cc. Due le esigenze: da un lato, tutelare la società affinché l’agente non si serva del know-how acquisito negli anni per svolgere una attività che gli rechi danno al termine della collaborazione; dall’altro, permettere all’agente di continuare a svolgere la sua attività nel settore in cui si è specializzato. Come bilanciare i contrapposti interessi? La legge prevede le seguenti cautele: 1) Il patto di non concorrenza non opera automaticamente Le parti devono prevederlo espressamente. 2) La durata del patto di non concorrenza è limitato a due anni Esso non può avere durata illimitata. 3) È un patto oneroso. La preponente deve remunerare l’agente perché non gli faccia concorrenza al termine della collaborazione. In che termini? L’indennità va in commisurata alla durata del rapporto, alla natura del contratto e all'indennità di fine rapporto, tenuto conto degli accordi economici nazionali di categoria. In difetto, è determinata dal giudice, in via equitativa, tenendo a mente: Ø la media dei corrispettivi riscossi dall'agente in pendenza di contratto ed alla loro incidenza sul volume d'affari complessivo nello stesso periodo; Ø le cause di cessazione del contratto di agenzia; Ø l'ampiezza della zona assegnata all'agente; Ø l'esistenza o meno del vincolo di esclusiva per la preponente.
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