IT

EN

FR

Anticipi le promozioni del gruppo? È concorrenza sleale!

L’art. 2598 cc prevede le situazioni in cui può dirsi che ricorra concorrenza sleale.

Ma sono queste le uniche? No!

La giurisprudenza ci insegna che, fermo quanto stabilito dal codice civile, possano ricorrere ipotesi atipiche di concorrenza sleale.

In questo quadro, si inserisce la recente sentenza del 17/02/2021 del Tribunale di Genova che ha ritenuto atto di concorrenza sleale “la condotta di un socio (e delle sue affiliate) che non si attenga alle modalità e alle tempistiche concordate con riferimento a determinate offerte promozionali e che anzi sfrutti le informazioni riservate a esse riferite anticipando sul mercato tali offerte, a danno degli altri soci”.

Cosa era successo?

Due società appartenenti alla stessa rete distributiva del marchio Trony, si trovavano in Tribunale in quanto l'una contestava all'altra di trarre maggiori vantaggi rispetto agli altri punti vendita, sfruttando le informazioni riservate sui prezzi di acquisto e quelli finali promozionali decisi a livello centrale.

In particolare, nel corso del giudizio, veniva provato che la consociata anticipava le promozioni unitarie già programmate, ponendo in vendita, prima dell'altra, i prodotti a condizioni più favorevoli.

Ecco così che si garantiva maggiori guadagni a discapito dell’altra che, invece, si atteneva alle linee unitarie di promozione e di vendita decise dalla capogruppo.

Sentite le difese della convenuta, il Tribunale ha ritenuto inescusabile la condotta descritta, in quanto contraria ai principi di correttezza professionale e, quindi, illecita ex art. 2598 n. 3 c.c.


Ti possiamo aiutare?

Contattaci, senza impegno, per un primo colloquio

0341.365321

info@rattistudiolegale.com

Oppure compila il modulo per essere ricontattato

Campo non valido
Campo obbligatorio.
Inserire una e-mail valida.
Campo obbligatorio.
Campo non valido
Campo obbligatorio.
Campo obbligatorio.
Invia