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Posso riprendere il dipendente al lavoro?

Il dilemma appeso tra sicurezza e controllo.

Sì, perché è comprensibile che l’imprenditore abbia necessità di organizzare il lavoro e proteggere il patrimonio aziendale, ma dall’altro pure il lavoratore ha dei diritti, primo tra tutti la privacy.

E, poi, si sa, l’occhio elettronico osserva e conserva un grandissimo numero di immagini.

Come fare allora? Fino a che punto sono legittime le telecamere sul luogo del lavoro?

Due i testi di riferimento: il regolamento GDPR del 2016 e lo Statuto dei lavoratori del 1970.

“dimmi perché mi filmi”


 - Il GDPR sostituisce e completa il vecchio Codice privacy del 2003, stabilendo che il titolare del trattamento (il datore di lavoro o un suo delegato) è tenuto a compiere la c.d. doppia informativa. Accanto alla informativa minima corrispondente al tradizionale cartello “area videosorvegliata”, il titolare dovrà infatti rendere consultabile una descrizione completa che contenga i dati del titolare del trattamento, la base giuridica che consente la sorveglianza, le finalità e i destinatari del trattamento e infine i diritti dell’interessato.

“scordati di controllarmi mentre lavoro”


 - Lo Statuto dei lavoratori prevede la regola generale del divieto di videosorveglianza a fini di controllo dell’attività lavorativa. La legge a tutela dei lavoratori esclude infatti che gli ausili tecnologici siano utilizzati in danno dei lavoratori, i quali devono poter lavorare senza temere di essere costantemente sotto verifica.

Tuttavia, la realtà è un’altra…

Perché ragioni di efficienza produttiva, organizzazione e sicurezza del patrimonio aziendale (ma anche dei lavoratori stessi) impongono di installare strumenti di registrazione.

E così la legge lo consente, a patto che venga adottata una particolare procedura, volta a verificare che le telecamere vengano posizionata tutelando la privacy di questi, senza determinare un controllo.
Il datore dovrà pure firmare un accordo con le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali (o, in loro mancanza o in assenza di accordo, con l’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente).

In mancanza dei predetti requisiti, è reato.

Ma è veramente così?

 Il tema è oltremodo discusso in giurisprudenza.

  • Un primo gruppo di sentenze, ponendosi fortemente a tutela dei lavoratori, afferma che sussiste sempre l’obbligo di concludere un accordo con le rappresentanze sindacali, o, in suo difetto, di ottenere l’autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro. Tale obbligo sarebbe reso inderogabile proprio dalla maggiore forza economico-sociale dell’imprenditore, rispetto a quella del lavoratore.
  • Un secondo gruppo di pronunce, invece, ritiene che in realtà non si commetterebbe alcun reato quando l’impianto audiovisivo, installato senza previo accordo con le rappresentanze o autorizzazione amministrativa, sia strettamente funzionale alla tutela del patrimonio aziendale, sempre che il suo utilizzo non implichi un significativo controllo sullo svolgimento dell’attività lavorativa. In questo specifico caso, infatti, i diritti alla dignità e alla riservatezza del lavoratore trovano bilanciamento con il diritto al libero esercizio dell’attività imprenditoriale, il quale si concretizza proprio nella tutela del patrimonio mediante videocontrollo.



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