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Il dilemma appeso tra sicurezza e controllo. Sì, perché è comprensibile che l’imprenditore abbia necessità di organizzare il lavoro e proteggere il patrimonio aziendale, ma dall’altro pure il lavoratore ha dei diritti, primo tra tutti la privacy. E, poi, si sa, l’occhio elettronico osserva e conserva un grandissimo numero di immagini. Come fare allora? Fino a che punto sono legittime le telecamere sul luogo del lavoro? Due i testi di riferimento: il regolamento GDPR del 2016 e lo Statuto dei lavoratori del 1970. “dimmi perché mi filmi” - Il GDPR sostituisce e completa il vecchio Codice privacy del 2003, stabilendo che il titolare del trattamento (il datore di lavoro o un suo delegato) è tenuto a compiere la c.d. doppia informativa. Accanto alla informativa minima corrispondente al tradizionale cartello “area videosorvegliata”, il titolare dovrà infatti rendere consultabile una descrizione completa che contenga i dati del titolare del trattamento, la base giuridica che consente la sorveglianza, le finalità e i destinatari del trattamento e infine i diritti dell’interessato. “scordati di controllarmi mentre lavoro” - Lo Statuto dei lavoratori prevede la regola generale del divieto di videosorveglianza a fini di controllo dell’attività lavorativa. La legge a tutela dei lavoratori esclude infatti che gli ausili tecnologici siano utilizzati in danno dei lavoratori, i quali devono poter lavorare senza temere di essere costantemente sotto verifica. Tuttavia, la realtà è un’altra… Perché ragioni di efficienza produttiva, organizzazione e sicurezza del patrimonio aziendale (ma anche dei lavoratori stessi) impongono di installare strumenti di registrazione. E così la legge lo consente, a patto che venga adottata una particolare procedura, volta a verificare che le telecamere vengano posizionata tutelando la privacy di questi, senza determinare un controllo. In mancanza dei predetti requisiti, è reato. Ma è veramente così? Il tema è oltremodo discusso in giurisprudenza.
Il datore dovrà pure firmare un accordo con le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali (o, in loro mancanza o in assenza di accordo, con l’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente).
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