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Con ordinanza n. 12335/2021, depositata lo scorso 10 maggio, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’assegno di divorzio decade non solo in caso di nuove nozze ma altresì quando l’ex coniuge instauri una “relazione stabile”. Facciamo un piccolo passo indietro. Come tutti sappiamo, nel momento in cui si assiste allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio (il c.d. divorzio) il Tribunale può imporre in capo a uno dei due coniugi l’obbligo di corrispondere una somma all’altro. Stiamo parlando del famoso assegno divorzile, che non deve essere confuso con l’assegno di mantenimento (il quale può essere richiesto in caso di separazione, e presenta sostanziali differenze con il “fratello maggiore” tanto nei presupposti quanto nel proprio contenuto). I motivi che fondano la richiesta dell’assegno divorzile sono differenti, e devono essere provati dal richiedente: quello più importante e ricorrente nella prassi subordina la spettanza dell’assegno all’impossibilità dell’ex coniuge di provvedere in modo autonomo al proprio sostentamento. La legge, tuttavia, non impone in modo autoritario che l’ex coniuge resti obbligato a prestare l’assegno per tutta la vita. Accanto alla possibilità di richiedere un adeguamento dell’importo, prevede infatti alcuni casi in cui l’obbligo di adempiere a questa particolare prestazione economica cessi. Uno di questi è dato dalle nuove nozze dell’ex coniuge. La legge prevede infatti espressamente che “l'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze”. Il perché è facilmente comprensibile: da una parte si presume che la nuova famiglia abbia i mezzi per il proprio sostentamento; dall’altra si vuole evitare che i nuovi sposi vivano di rendita sulle spalle dell’ex marito/moglie. Ma questa soluzione vale anche nel caso in cui la nuova coppia non sia giunta al “fatidico sì”, ma si sia limitata ad intrattenere una stabile relazione? La domanda è più che lecita, soprattutto considerando che la nostra società si muove oramai nell’ottica delle convivenze, piuttosto che sulla base della via tradizionale del matrimonio. Ed ecco l’intervento della Cassazione, seppure a Sezioni semplice. Con L’ordinanza 12335/2021 di questi giorni, la Suprema Corte ha precisato che anche una stabile convivenza fa cessare automaticamente il diritto all’assegno divorzile, perché idonea a far ritenere la formazione di una nuova famiglia di fatto. Secondo la Cassazione, infatti, “la instaurazione, da parte del coniuge divorziato, di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore e il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge”. Partita chiusa? Tutt’altro. L’annosa questione è sottoposta al vaglio delle Sezioni Unite, le quali dovranno stabilire una volta per tutte se l’obbligo dell’assegno cada solamente in caso di nuove nozze (come prevede letteralmente la legge), ovvero anche nel caso in cui si formi una nuova famiglia “di fatto” (come ha invece affermato la pronuncia ora esaminata).
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