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Misure restrittive come “arresti domiciliari”?



Può uno Stato limitare la libertà di circolazione dei cittadini in talune fasce orarie, obbligandoli a rimanere in casa?

Secondo un cittadino rumeno, che si è rivolto alla Corte europea dei Diritti dell’Uomo, no.

Il ricorrente, infatti, ha ritenuto che le limitazioni adottate al fine di contrastare la diffusione della pandemia sono illegittime, perché in contrasto con l’art. 5 CEDU.

Tale articolo prevede che la libertà personale possa essere limitata o privata solo in caso di arresto o detenzione.

Un ragionamento ineccepibile, direbbero alcuni.

Ma è proprio così?

La Corte europea dissente e rammenta che è errato paragonare le misure di contenimento a una forma di privazione della libertà personale.

Attraverso l’applicazione delle misure di contenimento, tale libertà non è mai compromessa totalmente; è sempre stato consentito recarsi in luoghi particolari, come farmacie, luoghi di lavoro, supermercati.

Inoltre - continua la Corte - è veramente difficile sostenere che il fatto di essere tenuti a rimanere presso la propria abitazione (con i relativi agi e comodità) coincida con il concetto di privazione di libertà.

Per questo motivo, argomenta la Corte europea, le limitazioni introdotte dagli Stati membri non possono essere considerate come forme di limitazione alla libertà assimilabili a detenzione domiciliare.

Detto in altri termini: il lockdown non limita la libertà dell’uomo; di conseguenza, il lockdown non viola l’art. 5 CEDU.

 In più, la Corte non si limita a dichiarare la compatibilità delle misure restrittive con il rispetto della libertà dell’uomo di cui all’art. 5.

Afferma infatti la piena compatibilità delle misure con l’articolo 15, che si occupa di libertà di movimento.

Pur essendo indubbio che il lockdown comporti rilevanti limiti a questa libertà, osserva la Corte che è proprio l’articolo 15 a prevedere la possibilità di deroghe in caso di pericolo pubblico.

E una pandemia globale, rientra pienamente in tale concetto.

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