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Note di variazione Iva, anticipazione dei termini

Lart. 18 del Decreto Legislativo n. 73/2021 introduce rilevanti novità in tema di anticipazione di termini per lemissione delle note di variazione Iva.

La norma prevede che non sarà più necessario attendere la chiusura di procedure concordatarie e/o fallimentari per procedere ad emettere la nota di variazione iva ma tale operazione potrà essere effettuata entro i seguenti termini:

  • la data del decreto di omologa dell’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis >R.D. 267/1942 (L. fallimentare);
  • la data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato di cui all’art. 67, 3° comma lett. D) sempre della L. Fallimentare;
  • la data della sentenza dichiarativa di fallimento;
  • la data del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa (cooperative);
  • la data del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
  • la data del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Disciplina analoga viene prevista anche per le procedure esecutive individuali ove la scadenza di detto termine risulta fissata al momento della redazione del verbale di pignoramento negativo.

Da tale data diventa possibile lemissione della nota di accredito entro i termini di presentazione della dichiarazione annuale iva riguardante lanno di imposta iva in cui si è verificato levento.

Vi è da tener conto che la modifica sarà utilizzabile solo per procedure e pignoramenti intervenuti successivamente al 26/05/2021.

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