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L’art. 18 del Decreto Legislativo n. 73/2021 introduce rilevanti novità in tema di anticipazione di termini per l’emissione delle note di variazione Iva. La norma prevede che non sarà più necessario attendere la chiusura di procedure concordatarie e/o fallimentari per procedere ad emettere la nota di variazione iva ma tale operazione potrà essere effettuata entro i seguenti termini: Disciplina analoga viene prevista anche per le procedure esecutive individuali ove la scadenza di detto termine risulta fissata al momento della redazione del verbale di pignoramento negativo. Da tale data diventa possibile l’emissione della nota di accredito entro i termini di presentazione della dichiarazione annuale iva riguardante l’anno di imposta iva in cui si è verificato l’evento. Vi è da tener conto che la modifica sarà utilizzabile solo per procedure e pignoramenti intervenuti successivamente al 26/05/2021.
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