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Rivalità tra imprese e concorrenza sleale

Il caso.

C’è una società M. snc che si trasforma in C. srl, a seguito dell’uscita del sig. F., al quale viene accordato il diritto di inserire, nelle proprie referenze, i nomi dei clienti seguiti in passato.

F. inizia un rapporto di collaborazione con la S. snc, la quale pubblica sul suo sito internet i nomi dei numerosi clienti dell’impresa rivale C. srl.

C. srl conviene in giudizio S. snc per ottenere la condanna alla cessazione dell’attività di concorrenza sleale appropriativa e per il risarcimento dei danni.

Nei primi due gradi di giudizio, i giudici di merito escludono che il portafoglio clienti di un’impresa possa rappresentare un pregio della stessa utile per integrare un atto di concorrenza sleale, essendo un puro e semplice elenco storico del livello imprenditoriale raggiunto.

Non solo.

Tribunale e Corte d’Appello di Firenze traggono dalla circostanza che F. avesse iniziato un successivo rapporto di collaborazione con S. snc, pure, un elemento probante il fatto che le informazioni sul sito internet fossero veritiere e legittime.

C. srl non demorde e presenta ricorso in Cassazione, anche perché l’autorizzazione alla pubblicazione della lista clienti era stata riconosciuta in favore di F. e non della società concorrente.

La Suprema Corte, nell’esaminare il caso, chiarisce che la condotta di concorrenza sleale per appropriazione di pregi altrui comprende qualità imprenditoriali eterogenee, tra cui ad esempio medaglie, riconoscimenti, indicazioni di qualità, successi lavorativi, virtù ed ogni altro elemento idoneo ad influenzare la libera scelta dei consumatori.

E ciò in accordo con la dottrina che fa rientrare nella nozione di pregi “tutti i fatti riguardanti i caratteri dell’impresa, i risultati da essa conseguiti o le qualità dei prodotti o dei servizi che per il pubblico rappresentino o possano rappresentare motivi di apprezzamento positivo e quindi di preferenza dell’impresa e delle sue prestazioni rispetto ad altre imprese”.

Così l’esibizione di un carnet di clienti con i quali un imprenditore non abbia in passato intrattenuto alcun rapporto professionale appare senza dubbio idoneo ad integrare un’appropriazione di pregi altrui.

E il fatto che il sig. F si fosse occupato di quei clienti all’epoca in cui collaborava con C. srl (ex M snc) e che potesse citarli come referenze non cambia la sostanza, dicono gli ermellini, perché al più avrebbero dovuto specificare che la lista clienti pubblicata sul sito aziendale riguardava incarichi passati (e non più attuali) del proprio collaboratore.

Al contrario, la semplice indicazione di una lista clienti indurrebbe qualunque consumatore medio a presupporre l’attualità del rapporto.

Tempi d’attesa per avere una decisione?

Circa un decennio, perché la sentenza di appello è stata resa nel 2016 e la Cassazione ha risposto nel 2021.

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