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Scena muta durante la mediazione? Sanzionato!

Il Tribunale di Perugia ha recentemente condannato una compagnia assicurativa al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore dell’Erario per non essersi resa disponibile a discutere la causa in sede di mediazione.

Bene. Cosa c’è di strano?

  • Nulla, sembrerebbe. La legge, infatti, consente al giudice di sanzionare economicamente la parte che non abbia partecipato al procedimento (per i più curiosi, stiamo parlando dell’articolo 8 comma 4-bis del D.lgs. 28/2010, che disciplina il procedimento di mediazione).
  • La circostanza che rende interessante la decisione in commento riguarda il fatto che la parte, almeno formalmente, aveva partecipato al procedimento di mediazione, salvo poi chiudersi nel silenzio più totale, rifiutando addirittura di dare inizio alla discussione. Nonostante la (formale) partecipazione, si è vista condannata al pagamento della sanzione economica, esattamente come se non avesse mai partecipato.

Facciamo un piccolo passo indietro.


Cosa è la mediazione? 

Stiamo parlando di quel procedimento finalizzato a consentire alle parti in lite di giungere ad una soluzione concordata senza l’intervento del giudice. La mediazione, infatti, normalmente precede (per alcune specifiche materie, addirittura obbligatoriamente) il processo.

I vantaggi della mediazione sono numerosi:

  • La soluzione viene creata dai litiganti, non stabilita dal giudice (ci si può, insomma, “venire incontro”);
  • I tempi di svolgimento sono più celeri (il procedimento deve, di regola, concludersi entro 3 mesi dalla sua instaurazione);
  • L’accordo raggiunto (il c.d. accordo conciliativo) è comunque tutelato, in quanto costituisce titolo esecutivo.

Esiste anche un ulteriore vantaggio. Il funzionamento della procedura di mediazione determina la deflazione dei processi: è infatti facile capire che se due persone trovano un accordo prima dell’intervento del giudice, il processo non si svolgerà.

  • Si comprende, dunque, perché lo Stato aspira ad una mediazione che sia effettiva, reale: se la mediazione funziona il numero dei processi diminuisce.
  • Si comprende, quindi, perché (quando la mediazione è obbligatoria) il giudice può sanzionare economicamente la parte che non ha partecipato senza giustificato motivo: sanzionare chi non ha aderito alla mediazione è un chiaro incentivo a parteciparvi;
  • Si comprende, infine, perché il Tribunale abbia interpretato la condotta della parte che partecipa solo formalmente come elusiva del dato normativo: chi si presenta al tavolo delle trattative ma si rifiuta anche solo di iniziare a discutere, deve essere sanzionato come se non avesse mai partecipato.

Si tratta di una decisione che indubbiamente tende al rafforzamento dell’effettività della mediazione.

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