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Parto anonimo: potrà mai conoscere le sue origini?

La legge consente alla madre di non riconoscere il bambino appena nato e di lasciarlo in cura all’ospedale affinché riceva le attenzioni più adeguate e, si spera, trovi al più presto una famiglia pronta ad accoglierlo.

Si chiama "parto in anonimato".

E' stato introdotto nel nostro Paese per tutelare tanto le madri (non serve ricordare che la gravidanza può essere molto difficile e complessa) quanto i neonati, che al pari di tutti meritano di ricevere cure sanitarie e il calore di una famiglia.

Ma il parto in anonimato è davvero tale? Oppure il nato potrà ad un certo punto conoscere l'identità dei propri genitori?

 

La risposta, come spesso accade nel mondo del diritto, è dipende.

 

Anche se la legge sembrerebbe far prevalere l’interesse a conoscere il nome dei genitori (una legge del 1983 attribuisce all’adottato che abbia superato il 25 anno di età un vero e proprio diritto a conoscere le informazioni relative ai genitori biologici) la giurisprudenza ha introdotto alcuni limiti volti a tutelare la dignità degli stessi: per fare un esempio, in passato è stato negato al figlio di conoscere l'identità della propria madre, in quanto la donna era molto anziana e versava in gravi condizioni di salute.

 

Il tutto, dunque, sta nel bilanciare il diritto a ricostruire la propria discendenza per poter avere uno sviluppo più equilibrato e sereno con la volontà della madre di rimanere ancora nel buio.  Così, ad esempio, una recentissima pronuncia del 31 agosto della Cassazione “il diritto a conoscere l’identità della madre deve essere contemperato con la persistenza della volontà di questa di rimanere anonima e deve essere esercitato secondo modalità che ne proteggano la dignità, tenendo dunque in considerazione la salute della donna e la sua condizione personale e familiare”.

 

Con una importante precisazione: “tale diritto va tenuto distinto da quello ad accedere alle informazioni sanitarie sulla salute della madre, al fine di accertare la sussistenza di eventuali malattie ereditarie trasmissibili, che può essere esercitato indipendentemente dalla volontà della donna e anche prima della sua morte, purché ne sia garantito l’anonimato”.

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