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Novità in materia di crisi d’impresa

Negli ultimi giorni il legislatore è nuovamente intervenuto sulla delicata tematica della crisi d’impresa, introducendo, tra le altre cose, un nuovo strumento di supporto alle imprese in difficoltà.

Questa nuova procedura, può potenzialmente costituire una grande misura in aiuto dell’imprenditore che purtroppo navighi in cattive acque.

Andando con ordine, il Decreto legge 118/2021 del 24 agosto ha, anzitutto, differito l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e di insolvenza, inizialmente prevista per il 1° settembre e ora rinviata al 16 maggio 2022 (per alcune disposizioni si parla addirittura di 31 dicembre 2023).

Nonostante il rinvio, sono state introdotte, nella legge fallimentare attualmente in vigore, alcune disposizioni che avrebbero dovuto essere introdotte con il nuovo Codice.

Ecco alcune delle novità:

  1. A tutte le categorie dei creditori si applicano gli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa (non più, dunque, a banche e ad intermediari finanziari);
  2. Similmente la convenzione in moratoria è ora estesa a tutte le tipologie di creditori;
  3. Trovano espresso riconoscimento, nella legge fallimentare, gli accordi di ristrutturazione agevolati, con l’importante precisazione che nei casi previsti dal nuovo art. 182-novies la percentuale dei creditori che devono aderire è dimezzata, dal 60 al 30%;
  4. A coobbligati ed ai soci illimitatamente responsabili, si estende l’applicazione dell’art. 1239 cc in tema di fideiussione.

​La novità di maggiore rilievo è data, senza dubbio, dall’introduzione della procedura negoziata per la soluzione della crisi d’impresa.

A partire dal 15 novembre è, infatti, previsto che gli imprenditori che si trovino in una situazione economica tale da lasciare prevedere l’imminenza di una crisi potranno chiedere - attraverso una nuova piattaforma telematica - l’intervento di un esperto, che sarà nominato da una Commissione presso la Camera di commercio scegliendolo tra un nuovo elenco, a cui avranno accesso professionisti di alto livello quali commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro.

Questa procedura è già nota in altri ordinamenti (come, ad esempio, in Francia) ed ha avuto esiti positivi.

Nella visione del legislatore italiano si prevede che l’esperto nominato (che dovrà presentare precisi requisiti e rispettare specifici obblighi di indipendenza e riservatezza), agevolerà le trattative tra l’imprenditore, i creditori, e tutti i soggetti interessati, mettendo a frutto tutta la propria preparazione ed esperienza professionale.

L’accesso alla procedura, poi, comporta immediatamente un trattamento di favore per l’imprenditore. È infatti prevista la riduzione degli interessi sui debiti tributari per tutta la durata della procedura, così come una significativa diminuzione delle sanzioni di natura tributaria, oltre che la possibilità di richiedere la rateizzazione delle somme dovute.

Una volta nominato l’esperto, si avrà subito un crocevia: egli dovrà, sulla base della documentazione economica e tributaria (obbligatoriamente) depositata dall’imprenditore, verificare se effettivamente vi siano possibilità di risanamento, ovvero se non esistano soluzioni ragionevolmente praticabili.

a.   Nel primo caso, egli incontrerà tutte le parti interessate e delineerà le possibili strategie di intervento, dandone notizia all’imprenditore e riferendo alla Camera di commercio.
Egli dovrà quindi presentare entro 180 giorni dalla nomina una soluzione adeguata per il superamento della crisi, trascorsi i quali l’incarico si considera concluso salvi alcuni casi particolari (ad esempio l’istanza di tutte le parti e il consenso dell’esperto alla prosecuzione).

L’esito positivo dei colloqui apre la strada a più possibilità:

  • In forza della soluzione prospettata si potranno concludere contratti atti ad assicurare la continuità aziendale,
  • Potranno essere concluse anche convenzioni in moratoria,
  • L’imprenditore potrà inoltre domandare l’omologazione dell’eventuale accordo di ristrutturazione dei debiti,
  •  Potrà predisporre un attestato di risanamento.

b.   Nel caso in cui l’esperto dichiari il mancato raggiungimento di esito positivo o l’impraticabilità delle soluzioni proposte, l’imprenditore potrà sempre percorrere la classica via del concordato, senza pregiudizio alcuno dipendente dal fallimento della nuova procedura negoziata.

Questa è la risposta legislativa al persistere della difficile situazione economica.

Sembrerebbe trattarsi di una nuova e importante arma data all’imprenditore per combattere la crisi, cercando di trovare un equilibrio tra le esigenze aziendali e i diritti vantati da tutti gli interessati, in primis i creditori.

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