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I mille occhi dell’imprenditore

Il caso.

Durante la movimentazione di una macchina, sebbene adeguatamente informato, l'operaio sceglie liberamente di non spostarsi nell’area di sicurezza.

Viene colpito riportando delle lesioni.

Pur nella consapevolezza di non essersi attenuto alle disposizioni di sicurezza, decide di convenire in giudizio il datore di lavoro per il risarcimento dei danni patiti.

La vertenza finisce in Cassazione.

Perché?

Sembra un controsenso ma, in giurisprudenza, in caso di incidente, di rado può escludersi la responsabilità del datore di lavoro, anche quando, come nella fattispecie, il sinistro derivi da un comportamento incosciente del danneggiato.

In sostanza l'imprenditore si deve trasformare in un piccolo Argo Panoptes che, secondo il mito, aveva due occhi davanti e due dietro.

La ratio dell'orientamento giurisprudenziale consolidato, ce la spiega la stessa Cassazione.

Il datore di lavoro è legalmente responsabile della sicurezza del lavoratore, dovendo non solo garantire un ambiente sicuro, ma anche vigilare sul corretto rispetto delle misure di sicurezza e, soprattutto, prevenire i rischi derivanti dall’imprudenza e dalla negligenza del lavoratore.


Così, la responsabilità del datore di lavoro viene meno solo se il danno è stato causato da una condotta assolutamente eccezionale e imprevedibile del lavoratore.

Riprendendo le parole della pronuncia di qualche giorno fa, la condotta del lavoratore deve presentare, cioè, “i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, come pure dell'atipicità ed eccezionalità, così da porsi come causa esclusiva dell'evento, cioè quando la condotta del lavoratore, del tutto imprevedibile rispetto al procedimento lavorativo "tipico" ed alle direttive ricevute, rappresenti essa stessa la causa esclusiva dell'evento”.

Per maggiori informazioni consiglio la lettura di Cass. 25597/2021.


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