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Quando decidi, fallo in modo consapevole

Il consenso informato attiene al diritto fondamentale della persona all’espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, atteso che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”.

In queste poche righe, la Cassazione ribadisce la fondamentale importanza del consenso informato, ossia di quella procedura con cui l’operatore sanitario è tenuto per legge ad informare ed ottenere l’autorizzazione del paziente su tutto ciò che riguarda il trattamento proposto: esami clinici, diagnosi, strategie di cura, possibili complicanze e trattamenti alternativi.

Il consenso informato non si limita ad essere, come qualcuno potrebbe pensare, una stanca compilazione di semplici scartoffie che andranno a finire in qualche scaffale impolverato. In mancanza di consenso informato, infatti, l’intervento del medico è radicalmente illecito, il che comporta l’esposizione dell’operatore a rilevanti conseguenze tanto sul piano civile (un risarcimento) quanto su quello penale (pensiamo ai reati di lesioni personali o di omicidio colposo) e disciplinare.

Una autorizzazione, quindi, deve per forza esserci.

E questo, addirittura, quando il paziente non può personalmente prestarlo perché incosciente!

A dimostrazione di ciò vi è una recente pronuncia della Cassazione (Ord. 27109/2021), con la quale gli Ermellini hanno ribadito che qualora un soggetto non sia in condizioni di dare il proprio consenso, quest’ultimo non può ritenersi prestato per il solo fatto della gravità delle condizioni personali. E, in effetti, con la decisione in esame la Cassazione ha condannato un sanitario, dopo che egli ha effettuato su una donna un intervento di angioplastica coronarica - rilevatosi purtroppo fatale - senza chiederne il preventivo consenso, in quanto la signora si era recata in ospedale per compiere una semplice coronografia.

Rimane comunque da dire che la questione circa la necessità del consenso è tutt’ora fortemente dibattuta in giurisprudenza qualora si tratti di praticare le c.d. “cure salvavita”, ossia quegli interventi fondamentali per evitare una morte imminente (pensiamo ad esempio ad un massaggio cardiaco). In tali casi, secondo alcune pronunce, il dovere del medico di tutelare la vita supera la necessità di richiedere l’autorizzazione a praticare l’attività medica.

Si tratta, come si può facilmente notare, di un campo sensibilissimo in cui entrano in gioco tanto considerazioni etiche quanto mediche: non per niente, si parla a riguardo di bioetica.

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