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Tribunale ordinario o Tribunale dei minori?

Qualche tempo fa, abbiamo parlato della prossima introduzione del Tribunale per la famiglia ed i minori, riflettendo sul fatto che la sua introduzione cambierà totalmente la procedura volta a ottenere giustizia quando si tratta di questioni legate famiglia. 

Oggi approfondiamo in parte la questione, andando a vedere a quale giudice dovremmo attualmente rivolgerci in caso di controversie legate a minorenni.

Tribunale ordinario o Tribunale dei minori?

La risposta non è scontata, né inutile, o priva di conseguenze: se il Tribunale ordinario può vantare una conoscenza a 360° della vicenda, quello per i minori è specializzato nel fondamentale compito di fare soffrire il meno possibile il/la ragazzo/a, chiamato/a in questi casi a scontrarsi con difficili vicende di divorzi o affidi.

La risposta allannoso dilemma è data dallarticolo 38 delle disposizioni per lattuazione del Codice civile.

Se la sua precedente formazione dellarticolo sembrava destinare la maggior parte delle questioni al Tribunale dei minori, con la riforma del 2012 il rapporto di forza sembra essersi invertito.

Allo stato attuale, infatti, la legge prevede che la competenza del Tribunale per i minorenni sia prevista solo in alcuni casi specifici, e cioè:

- quando si tratta di decadenza e reintegrazione dalla responsabilità genitoriale o dalla gestione del patrimonio del figlio;

- quando si tratta di riconoscere un figlio incestuoso;

- quando si tratta di decidere se il minore (che però abbia compiuto almeno 16 anni) possa contrarre matrimonio;

Tutti gli altri provvedimenti rientrano nella competenza del Tribunale ordinario, salvo il caso in cui, precisa il Codice, sia espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria.

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