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Qualche mese fa abbiamo commentato una sentenza della Cassazione, con la quale la suprema Corte affermava che l’assegno di divorzio decade non solo in caso di nuove nozze ma anche quando l’ex coniuge instauri una “relazione stabile”. Già a quel tempo avevamo ricordato che la questione non poteva dirsi risolta, poiché si era in attesa di una pronuncia delle Sezioni unite (il massimo organo) che avrebbe definitivamente dato una risposta. Il 5 novembre il supremo collegio ha finalmente sciolto le proprie riserve, affermando l’importante principio di diritto per cui l’assegno di divorzio non viene meno automaticamente per il solo fatto di avere instaurato una nuova convivenza. Perché? L'assegno divorzile ha due funzioni: > La funzione assistenziale. E' finalizzata, come si può immaginare, ad aiutare l’ex coniuge, il quale dopo il divorzio potrebbe improvvisamente trovarsi in una grave situazione economica. > La funzione perequativo – compensativa. Tende invece a compensare il coniuge per tutte le scelte e i sacrifici supportati durante la prima relazione. Pensiamo al caso di scuola in cui uno dei due partner decida di dedicarsi esclusivamente alla crescita dei figli, rinunciando alle proprie ambizioni lavorative, mentre l’altro conserva la possibilità di progredire con la propria carriera. La funzione compensativa serve proprio a far sì che queste scelte, che hanno indubbiamente contribuito allo sviluppo della famiglia, non si dimostrino inutili, se non addirittura dannose e controproducenti. Si comprende ora perché le Sezioni unite abbiano deciso di scartare la tesi che sosteneva la cessazione dell’assegno in caso di nuova convivenza. Affermano infatti, valorizzando la funzione perequativa – compensativa, che va comunque valutato in termini economici l’apporto fornito durante le precedenti nozze. E questo anche se la nuova coppia sia autosufficiente, e dunque l’ex coniuge non abbia astrattamente bisogno di assistenza. Questo, tuttavia, non determina che la nuova convivenza non possa avere alcun effetto sull’assegno divorzile. Il principio di diritto, infatti, pone il divieto di eliminare l’assegno in caso di nuova relazione, ma non vieta, che questo possa essere rimodulato proprio in virtù di quanto emerge dal nuovo rapporto.
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