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Il capo ti spia? Può!

Il datore di lavoro può controllare come viene utilizzato il computer aziendale, ad esempio leggendo le email dei dipendenti?

La questione è stata trattata da una recente pronuncia della Cassazione (n° 34092/2021), nella quale gli ermellini hanno stabilito che i controlli tecnologici difensivi in senso stretto possono considerarsi legittimi solo se disposti non in via preventiva, ma in presenza di fondati sospetti circa la commissione di illeciti del lavoratore.

Prima di tutto, di cosa stiamo parlando??

La Corte ha ripercorso la classica distinzione tra controlli in senso lato e quelli in senso stretto.

- I primi sono quelli genericamente posti a tutela del patrimonio aziendale, e rivolti a tutti i dipendenti.

- Quelli in senso stretto, invece, sono diretti a verificare condotte illecite compiute da singoli dipendenti ben determinati.

La disciplina è estremamente differente:

  • Se si vogliono introdurre dei controlli in senso lato, bisognerà sottostare alle rigide garanzie previste dallarticolo 4 dello Statuto dei lavoratori. Gli strumenti di controllo potranno quindi essere installati solo con il via libera delle associazioni sindacali, o al massimo, laddove queste manchino, della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro.
  • Tutto cambia quando il controllo è in senso stretto, ossia mirato. In questo caso, infatti, il datore di lavoro non è tenuto al rispetto dellarticolo 4.

Ma questo non significa che egli potrà fare tutto ciò che vuole.

La Corte, infatti, afferma che occorre comunque assicurare un bilanciamento tra le esigenze di protezione dei beni aziendali e la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore.

Per questo motivo, un controllo in senso stretto potrà essere considerato lecito solamente quando sia giustificato, ossia disposto solo in presenza di un fondato sospetto in ordine alla commissione di attività illecita.

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