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Nella fattispecie, l'acquirente ha chiesto il risarcimento dei danni poiché l’appartamento presentava infiltrazioni d’acqua dal solaio e in quanto il grado di isolamento acustico non rispettava gli standard imposti dal testo di riferimento, il DPCM 5 dicembre 1997. In primo grado il giudizio ha premiato il costruttore. Invero, nonostante la consulenza tecnica d’ufficio avesse dimostrato l’effettiva sussistenza dei vizi lamentati, il Tribunale di Teramo ha completamente disatteso le domande della parte acquirente, per motivi differenti: L’acquirente non si è dato per vinto, ed ha proposto appello. La Corte, stimolata a compiere una riflessione più approfondita, ha parzialmente modificato la pronuncia del Tribunale. Sulla base di queste considerazioni, la Corte ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, condannando il costruttore a risarcire l’acquirente di una somma pari a quella che, secondo il consulente tecnico d’ufficio, sia necessaria per installare i serramenti, gli infissi, le pareti e il cappotto che portino il rumore ad una soglia sopportabile.
La Corte d’Appetto di l’Aquila ha recentemente affrontato un caso, tra privato e costruttore, che ci permette di rammentare i termini di denuncia dei vizi ed i limiti entro i quali questi possano farsi valere con riferimento all'isolamento acustico.
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