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Danni da mancato isolamento acustico


La Corte d’Appetto di l’Aquila ha recentemente affrontato un caso, tra privato e costruttore, che ci permette di rammentare i termini di denuncia dei vizi ed i limiti entro i quali questi possano farsi valere con riferimento all'isolamento acustico.

Nella fattispecie, l'acquirente ha chiesto il risarcimento dei danni poiché l’appartamento presentava infiltrazioni d’acqua dal solaio e in quanto il grado di isolamento acustico non rispettava gli standard imposti dal testo di riferimento, il DPCM 5 dicembre 1997.

In primo grado il giudizio ha premiato il costruttore.

Invero, nonostante la consulenza tecnica d’ufficio avesse dimostrato l’effettiva sussistenza dei vizi lamentati, il Tribunale di Teramo ha completamente disatteso le domande della parte acquirente, per motivi differenti:

  • Quanto alla presenza di infiltrazioni d’acqua, il Giudice ha ricordato che quando si presentino vizi e difetti in un bene oggetto di appalto, l’acquirente è tenuto a denunciarli al costruttore entro 60 giorni dalla loro scoperta, a pena di decadenza da qualsiasi successiva lamentela. Ha poi ribadito che, per costante giurisprudenza, egli sia anche tenuto a dimostrare di avere rispettato tale termine.
  • Quanto invece alla violazione della normativa in materia di requisiti acustici, ha risolto la questione in maniera sbrigativa, evidenziando che la Corte Costituzionale ha escluso che il DPCM 5 dicembre 1997 possa applicarsi agli edifici costruiti tra il 1997 e il 2009 (tra i quali rientra anche quello in questione), e dunque rigettando la domanda.

L’acquirente non si è dato per vinto, ed ha proposto appello.

La Corte, stimolata a compiere una riflessione più approfondita, ha parzialmente modificato la pronuncia del Tribunale.

  • Da una parte ha confermato quanto stabilito con riguardo alla questione delle infiltrazioni d’acqua, condividendo quanto sostenuto dal Tribunale;
  • Dall’altra, ha giustamente evidenziato che l’impossibilità di applicare le disposizioni del DPCM del 1997, non comporta che la richiesta risarcitoria non possa essere accolta sotto un altro aspetto. Ha quindi accertato che, in realtà, il compratore si stesse lamentando, al pari di quanto avvenuto con la vicenda delle infiltrazioni, di un difetto.

Sulla base di queste considerazioni, la Corte ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, condannando il costruttore a risarcire l’acquirente di una somma pari a quella che, secondo il consulente tecnico d’ufficio, sia necessaria per installare i serramenti, gli infissi, le pareti e il cappotto che portino il rumore ad una soglia sopportabile.

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