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La moda degli ultimi anni sono le cripto valute, le famigerate monete virtuali. Chi di noi non ha mai sentito parlare di bitcoin? Ci si riferisce, parlando di questa nuova frontiera dell’informatica, all’oro digitale. Ma, proprio Tralasciando le considerazioni legate agli utilizzi borderline di queste valute informatiche (che spesso, infatti, costituiscono mezzo di pagamento in situazioni quanto mai “losche”, data l’impossibilità di tracciabilità) la Corte di Cassazione, con la recente pronuncia 44337 del 30 novembre 2021, ha comunque ricordato che anche un utilizzo delle cripto valute per finalità lecite deve essere sottoposto a particolari attenzioni, pena la commissione di alcune fattispecie di reato. Un esempio è dato dal reato di abusivismo finanziario, previsto dall’art. 166 co. 1 lett. c) T.U.F., che punisce l’offerta fuori sede o la promozione, da parte di soggetto non specificamente autorizzato, di prodotti finanziari, strumenti finanziari oppure servizi o attività di investimento. Come giungono i giudici a questa conclusione? Semplicemente, si rifanno alla definizione legislativa di cripto valuta, vista come “rappresentazione digitale di valore utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento e trasferita”. La lettera della legge è chiara: E proprio nella seconda ipotesi può verificarsi il reato di abusivismo finanziario. La Corte, infatti, ha precisato che “la valuta virtuale, quando assume la funzione, e cioè la causa concreta, di strumento d'investimento e, quindi, di prodotto finanziario, va disciplinato con le norme in tema di intermediazione finanziaria (art. 94 ss. T.U.F.), le quali garantiscono attraverso una disciplina unitaria di diritto speciale la tutela dell'investimento”. Il cerchio è chiuso: se la cripto valuta è pubblicizzata per finalità di investimento, data l’applicabilità delle norme del T.U.F., l’offerente dovrà necessariamente ottenere l’autorizzazione ministeriale.
come dice il detto, non tutto oro è quel che luccica.
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