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“E che c’è di strano?” ci si potrebbe chiedere, leggendo il titolo. Un testamento scritto in stampatello, resta pur sempre un testamento! In realtà, la situazione non è così semplice. Per un lungo periodo di tempo, infatti, la giurisprudenza ha affermato che un testamento, per essere valido, dovesse necessariamente essere scritto in carattere corsivo. Andiamo con ordine, partendo, come sempre, dal dato normativo di riferimento. L’articolo 606 del Codice civile, in materia di testamento olografo (quello scritto di pugno dal testatore), dispone quanto segue: “Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore. La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore. La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno. La prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento”. Leggendo la norma, si nota chiaramente che la legge non richiede la scrittura in corsivo. Perché, allora, la giurisprudenza ha (di fatto) introdotto questo nuovo requisito? Perché ha sempre inteso tutelare l’autenticità dei testamenti. Se questa era la posizione sostenuta fino a poco tempo fa dalla prevalente giurisprudenza (condita, inoltre, da ulteriori argomentazioni strettamente giuridiche), una interessante recente pronuncia della Cassazione (Ord. 31 dicembre 2021, n. 42124), sembra aprire un nuovo scenario. Di fatto, gli Ermellini hanno espresso il principio per cui oggi, alla luce del grandissimo grado di attendibilità e preparazione dei periti calligrafici, non c’è più motivo di dubitare dell’autenticità dell’ultimo scritto, anche nel caso in cui questo sia stato redatto mediante l’utilizzo di stampatello.
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