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Nell’articolo di oggi tratteremo delle ipotesi in cui colui che subisce un danno a causa di pericoli o insidie presenti su un tratto stradale ha diritto ad essere risarcito. In particolare, ci focalizzeremo su un caso, recentemente sottoposto al vaglio della Corte di Cassazione, riguardante un pedone caduto accidentalmente in un tombino. Il codice civile detta una serie di disposizioni specifiche relative alla responsabilità extracontrattuale per i danni cagionati da cose. Fra queste si annovera l’art. 2051 c.c., ai sensi del quale ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che ne provi il caso fortuito. La disposizione, dunque, tratta dei casi in cui il danneggiato può chiedere il risarcimento dei danni derivanti da beni in custodia. Per tali ipotesi, la responsabilità è imputabile al relativo custode, ossia a colui che detiene un potere di controllo e di vigilanza sul bene e che può intervenire su di esso al fine di eliminare eventuali fonti di pericolo. Da ciò si evince che, in caso di danni cagionati da insidie presenti su una determinata strada, il danneggiato può formulare una richiesta di risarcimento nei confronti del relativo gestore. La richiesta risulterà anche abbastanza agevole sul piano probatorio, dal momento che, per far valere il proprio diritto, al danneggiato basterà provare la sussistenza del danno e la sua riconducibilità ad un pericolo presente sul tratto stradale interessato. A questo punto sorge spontaneo chiedersi: ma il custode di una strada risponde sempre e comunque di ogni danno arrecato? La risposta è negativa. L’art. 2051 c.c., infatti, esclude la responsabilità nei casi in cui l’evento dannoso sia stato determinato da un caso fortuito, ossia da un evento estraneo alla sfera di controllo del custode che non sia da lui né prevedibile né evitabile. Secondo un filone giurisprudenziale ormai consolidato, nella nozione di caso fortuito non vanno ricondotti soltanto gli eventi naturali o le azioni poste in essere da soggetti terzi rispetto alle parti in causa: il caso fortuito può essere integrato anche dalla condotta colpevole del danneggiato. Proprio su quest’ultima statuizione si è basata la Corte di Cassazione in una sentenza emessa lo scorso mese di gennaio nella quale ha escluso la sussistenza di responsabilità da parte di Anas per la caduta di una persona in un tombino posto a margine di una strada statale poiché, nel caso di specie, il danno è da attribuirsi alla condotta colpevole del danneggiato che avrebbe dovuto avvedersi della buca e di conseguenza evitarla.
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