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Un giorno in carcere: da 250€ a 75€

Così disse la Cassazione.

Oggi parliamo di misure sostitutive delle pene detentive brevi.

Molto spesso, si dice che il contatto con l’ambiente carcerario determini un vero trauma, fisico e psicologico, per il condannato.

E non stentiamo a crederci: del resto, stiamo parlando della privazione della propria libertà personale.

A ciò si aggiunga la “compagnia”. Numerosi studi scientifici e sociologici hanno dimostrato che il carcere destabilizza la persona anche perché si è costretti ad avere quotidianamente a che fare con soggetti poco raccomandabili, se non addirittura pericolosi.

In passato, si diceva che la rieducazione del condannato rendesse questi sacrifici necessari.

Fortunatamente, a partire dalla metà degli anni ’60, alcuni studi hanno iniziato a dimostrare che aprire le porte del carcere può tradursi in un rischio concreto per il reo, specie quando è stato giudicato per reati si scarsa importanza.

Infatti, il rinchiudere in prigione gli autori di piccoli reati comporti, il più delle volte, non la risocializzazione e il pentimento ma emarginazione e rafforzamento della personalità criminale.

Ben è noto che... chi va con lo zoppo impara a zoppicare.

Proprio per questo motivo, il legislatore ha introdotto con la legge 589/1981 le c.d. sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi.

Tra di esse vi è la misura della c.d. conversione della detenzione in pena pecuniaria, prevista dall’articolo 53, che così stabilisce: “il giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna, quando ritiene di dovere determinare la durata della pena detentiva […] entro il limite di sei mesi, può sostituirla con la pena pecuniaria della specie corrispondente.

[…]

Per determinare l'ammontare della pena pecuniaria il giudice individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva.

[…]

Il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata dall'articolo 135 del codice penale (ossia, 250 €) e non può superare di dieci volte tale ammontare”.

In sostanza, quando il giudice intende condannare ad una pena non superiore a 6 mesi può sostituire il carcere con una sanzione pecuniaria, dove un giorno di prigione viene convertito in un importo molto rilevante, ossia 250€.

Se l’intento è certamente ammirevole, non sono mancate critiche alla scelta del legislatore.

In un paese dove la Costituzione scolpisce, tra gli altri, il principio di eguaglianza, non è ammissibile che solo un soggetto benestante possa sopportare il peso della sostituzione in pena pecuniaria (una pena di 6 mesi da luogo a una multa di 45.000€!), mentre l’accesso alla misura resta di fatto precluso alle persone in difficoltà economica (che, peraltro, costituiscono maggioranza di quelle che cadono nel crimine).

Non ci si stupisce, dunque, che la Corte costituzionale sia intervenuta in materia.

Con la sentenza 28 del 2022 i giudici della Consulta hanno “modificato” l’articolo 53, dichiarandone l’illegittimità costituzionale nella parte in cui prevede che «il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata dall’art. 135 del codice penale e non può superare di dieci volte tale ammontare», anziché «il valore giornaliero non può essere inferiore a 75 euro e non può superare di dieci volte la somma indicata dall’art. 135 del codice penale».

Così facendo, quindi, la Corte ha ritenuto che la somma di 250 euro debba essere sostituita con quella fortemente minore di 75 euro (prevista dalla normativa in materia di decreto penale di condanna).

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