IT

EN

FR

Corteggiatore un po’ invadente o stalker accanito?


Inviti a cena, regali inaspettati, messaggi e chiamate a ogni ora del giorno: essere corteggiati da qualcuno può essere un’esperienza piacevole, salvo che lo spasimante non superi certi limiti.

Atteggiamenti troppo invadenti e ossessivi possono infatti essere causa di disagio e prostrazione nei confronti della persona interessata, al punto da integrare il reato di stalking. 

Tale reato è disciplinato dall’art. 612-bis c.p., norma introdotta nel nostro codice nel 2009 sotto la rubrica “atti persecutori”. Si tratta di un tipico esempio di delitto abituale, per la configurabilità del quale è necessario che l’autore ponga in essere delle condotte reiterate nel tempo consistenti in minacce e/o molestie. Per minaccia è da intendersi la prospettazione di un male ingiusto il cui verificarsi dipende dalla volontà di chi la proferisce. Con il termine molestia, invece, si allude ad un atteggiamento di arrogante invadenza e di intromissione continua ed inopportuna dell’altrui sfera di libertà (Cass. Pen. Sez. V sent. n. 7993 del 2020). È necessario, inoltre, che la minaccia e/o la molestia provochino nella persona offesa almeno uno degli eventi indicati dalla norma, ossia: un perdurante e grave stato di ansia o di paura; un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto; il costringimento ad alterare le proprie condizioni di vita. 

Costituiscono circostanze aggravanti del reato in esame il fatto che l’autore dell’illecito sia coniuge della persona offesa o sia comunque legato alla medesima da una relazione affettiva oppure che il fatto sia stato commesso, come spesso accade, mediante l’utilizzo di strumenti informatici o telematici. 

Altra peculiarità del delitto di stalking è il fatto che, salvo alcune eccezioni, esso risulta procedibile a querela, la quale può essere sporta dalla persona offesa nel termine perentorio di 6 mesi. Tale termine si considera decorrente dalla consumazione del reato, ossia dal momento in cui si verifica uno degli eventi di danno o di pericolo sopraelencati (Cass. Pen. Sez. V sent. n. 17082 del 2015).  

Infine, con riferimento all’elemento soggettivo, si ritiene pacificamente in giurisprudenza che l’art. 612-bis c.p. richieda la sussistenza di un dolo generico, ossia la consapevolezza da parte dell’autore del fatto di arrecare sofferenze e turbamenti nei confronti della vittima. 

Considerati, dunque, gli elementi costitutivi dello stalking, non appare così impossibile che tale delitto possa essere contestato a colui che, sebbene possa apparire come un corteggiatore un po’ insistente, di fatto si intromette continuamente nella sfera privata di una persona senza il consenso della medesima, al punto da provocarle sofferenze psicologiche e costringerla ad alterare le proprie abitudini, come cambiare numero di cellulare, evitare la frequentazione di alcuni luoghi o disattivare i profili social. 

A tal proposito, pare opportuno richiamare una recente sentenza della Corte di Cassazione in cui è stata confermata la condanna emessa ai sensi dell’art. 612-bis c.p. nei confronti di un imputato che, per ben due anni, aveva ripetutamente tentato di avvicinarsi alla persona interessata mediante messaggi, telefonate, presentandosi nello studio, nelle aule di udienza e in altri luoghi dalla stessa frequentati e nell’insistere per ottenere un appuntamento dalla stessa. Nel caso di specie, infatti, la Corte ha ravvisato che tali comportamenti, per l’ampiezza, per la durata e per la loro evidente connotazione molesta, sono idonei a creare nella persona offesa stati di disagio, di imbarazzo, di mortificazione, sfociati in un giustificato stato di ansia (Cass. Pen. Sez. V sent. n. 26529 del 2021). 

Ti possiamo aiutare?

Contattaci, senza impegno, per un primo colloquio

0341.365321

info@rattistudiolegale.com

Oppure compila il modulo per essere ricontattato

Campo non valido
Campo obbligatorio.
Inserire una e-mail valida.
Campo obbligatorio.
Campo non valido
Campo obbligatorio.
Campo obbligatorio.
Invia