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Volo in ritardo o cancellato? Hai diritto al risarcimento!

A molti di noi sarà capitato almeno una volta nella vita di arrivare in aeroporto in preda all’entusiasmo della partenza, salvo poi scoprire che il volo ha subito un ritardo, o peggio ancora, è stato cancellato.

In questi casi, al ricorrere di determinate condizioni, si ha diritto ad ottenere un risarcimento forfettario.
 
Il Regolamento CE 261/04 prevede infatti una compensazione pecuniaria in favore del passeggero che:
· Abbia visto il proprio imbarco negato a causa di overbooking;
· Il volo sia stato cancellato;
· Il volo abbia subito un ritardo pari o superiore alle tre ore.
 
L’entità della compensazione varia a seconda della lunghezza della tratta:
- 250,00 € per tratte inferiori a 1.500 km;
- 400,00 per quelle comprese tra 1.500 e 3.500;
- 600,00 per quelle superiori a 3.500 km.
  
•    Il risarcimento è dovuto anche in caso di coincidenza persa?

 

La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha dato risposta positiva alla domanda. I giudici di Lussemburgo, badando alla sostanza, hanno affermato che la funzione della coincidenza aerea è quella di far raggiungere al passeggero una determinata destinazione, esattamente come accade nel caso di volo diretto.

Pertanto, poco cambia se la destinazione sia raggiunta con un solo volo o tramite coincidenza: se l’arrivo effettivo supera le tre ore di ritardo, ed anche se la compagnia si sia adoperata per trovare un volo alternativo, scatta il risarcimento.

Con una importante precisazione: per avere diritto al risarcimento del danno, i voli devono essere compresi in un’unica prenotazione (non è invece necessario che siano operati dallo stesso vettore).

  
•    E quale giudice è competente?

 

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è trovata a decidere un caso in cui tre passeggeri avevano acquistato - con un’unica prenotazione - un volo da Varsavia a Francoforte (operato da una compagnia polacca), e uno da Francoforte alle Maldive (tramite una società tedesca).

Di fronte ai dubbi del Tribunale tedesco, i giudici europei hanno ricordato che l’articolo 7 del Regolamento UE 1215/2012 stabilisce che una persona domiciliata in uno Stato membro può citare in giudizio un’altra persona in un altro Stato membro, e che l’Autorità Giudiziaria competente è quella del luogo dove i servizi sono stati o dovevano essere prestati”, e che tale disposizione è stata interpretata dalla medesima corte nel senso di ritenere competente il Giudice del luogo ove è situato l’aeroporto di partenza o di arrivo del volo.

Concludendo, la competenza è quella del Tribunale del luogo ove è situato l’aeroporto di partenza del primo volo.

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