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Con sentenza n. 5413 del 18 febbraio 2022 la Corte di Cassazione Sezione Lavoro è tornata a pronunciarsi sulle conseguenze della inefficacia del trasferimento del ramo d’azienda nel rapporto intercorrente tra società cedente e datore di lavoro ceduto. La vicenda sottoposta all’attenzione degli Ermellini concerne la cessione del ramo d’azienda convenuta tra Telecom Italia Spa e Tnt Logistic Italia, la quale è stata dichiarata inefficacie con sentenza passata in giudicato. A seguito di ciò, Telecom Italia riceveva decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento delle retribuzioni nei confronti di una lavoratrice appartenente al settore interessato dalla cessione. Telecom Italia si opponeva al suddetto provvedimento sostenendo che la cessione ha comportato il venir meno del rapporto tra la medesima e la lavoratrice, il quale è proseguito soltanto dei confronti della società cessionaria presso la quale sono state poi, di fatto, eseguite le prestazioni lavorative. Tale questione non costituisce una novità per la giurisprudenza di legittimità, la quale già in passato si era espressa in merito considerando, per la sua soluzione, due disposizioni del codice civile: l’art. 1406 e l’art. 2112. Secondo la Suprema Corte, laddove venga accertata in giudizio l’insussistenza dei requisiti di cui all’art. 2112 c.c., ossia il trasferimento del ramo d’azienda, non è possibile configurare una prosecuzione del cessionario nel rapporto già in essere con il lavoratore, salvo che quest’ultimo non abbia prestato consenso alla cessione. Si osserva, infatti come, anche il contratto di lavoro sia un contratto a prestazioni corrispettive, nel quale per il lavoratore non è indifferente il mutamento della persona del datore di lavoro, poiché un soggetto potrebbe offrire meno garanzie rispetto ad un altro nell’esecuzione delle prestazioni retributive e nella tutela dei diritti del lavoratore medesimo. Infine, si sottolinea come il consenso richiesto non possa essere ravvisato implicitamente nel fatto che, dopo la cessione dichiarata inefficacie, il lavoratore abbia eseguito delle prestazioni nei confronti del cessionario. (Cass. Civ. Sez. Lavoro, sent. n. 25144 del 2017). Nella sopracitata sentenza del mese di febbraio la Corte di Cassazione riprende quanto già affermato nelle sue pregresse statuizioni, riconoscendo che, nel caso di specie, essendo stata dichiarata inefficace l’operazione di trasferimento del ramo d’azienda, è da ritenersi la permanenza del rapporto intercorrente tra Telecom Italia e la lavoratrice, a nulla rilevando fatti estranei tale rapporto, quali le vicende intercorse tra la dioendente e TNT Logistic Italia. Pertanto, a conclusione, si afferma che il rapporto di lavoro istauratosi, di fatto, tra la società cessionaria e il lavoratore è rimasto del tutto distinto rispetto a quello che quest’ultimo aveva con Telecom Italia S.p.A., perché, se si ritenesse l’unicità del rapporto, si giungerebbe alla conclusione di ritenere l’avvenuta modificazione soggettiva della persona del datore di lavoro, senza la sussistenza delle condizioni richieste dall’art. 2112 c.c. o dall’art. 1406 c.c.
Il primo statuisce la regola generale secondo cui, nei contratti a prestazioni corrispettive, una parte può sostituire un terzo a sé nel rapporto contrattuale purchè vi sia il consenso dell’altra parte. Rispetto a tale impostazione, l’art. 2112 c.c. rappresenta una deroga, poiché dispone che, in caso di trasferimento del ramo d’azienda, i rapporti di lavoro in essere con il datore cedente continuano con il datore cessionario senza il consenso dei lavoratori ceduti (Cass. Civ. Sez. Lavoro, sent. n. 17491 del 2020).
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