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Eutanasia Legale: inammissibilità del referendum

Il 2 marzo scorso è stata depositata la tanto attesa sentenza della Corte Costituzionale contenente le motivazioni dell’inammissibilità del referendum “Eutanasia Legale – liberi fino alla fine”.

La decisione della Corte di “bloccare” la proposta referendaria era già stata resa nota nelle scorse settimane dal Presidente Giuliano Amato, suscitando stupore e critiche da parte dei promotori e sostenitori dell’iniziativa, la quale ha ottenuto oltre 1,2 milioni di firme. Finalmente ora si possono conoscere le ragioni dei Giudici costituzionali.

Quello sottoposto al vaglio della Corte è un referendum parzialmente abrogativo avente ad oggetto l’art. 579 c.p., rubricato “omicidio del consenziente”, il cui testo si compone dei seguenti 3 commi:

1) Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui [c.p. 50], è punito con la reclusione da sei a quindici anni.
2) Non si applicano le aggravanti indicate nell'articolo 61.
3) Si applicano le disposizioni relative all'omicidio [c.p. 575, 576, 577] se il fatto è commesso:
1. contro una persona minore degli anni diciotto;
2. contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un'altra infermità o per l'abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti;
3. contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno.

Il quesito referendario propone di abrogare il periodo è punito con la reclusione da sei a quindici anni del 1° comma e rimuovere integralmente il 2° comma, lasciando inalterato l’ultimo. Il risultato della sua approvazione sarebbe dunque quello di sanzionare, con le medesime pene previste per l’omicidio doloso, i casi in cui la scelta di porre fine alla propria esistenza venga assunta da una persona vulnerabile o da un soggetto il cui consenso è stato viziato.

Con memoria depositata il 26 gennaio scorso avanti alla Corte Costituzionale, i promotori dell’iniziativa popolare hanno affermato che il quesito referendario si pone in continuità con la nota sentenza n. 242 del 2019, nella quale la Corte ha dichiarato parzialmente illegittimo il reato di istigazione o aiuto al suicidio (art. 580 c.p.) nella parte in cui non esclude la punibilità di chi agevola il proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli. Esso, infatti, mirerebbe a sopperire alla perdurante inerzia del legislatore in materia di eutanasia legale e consentirebbe di eliminare la discriminazione oggi in atto verso quei malati che non sono in condizione di ottenere una morte volontaria attraverso l’autosomministrazione del farmaco e, in tal modo, i profili di irragionevolezza fra le fattispecie dell’aiuto al suicidio, così come risultante dall’intervento di questa Corte, e dell’omicidio del consenziente.

Fatte le dovute premesse, passiamo ora con l’analisi delle motivazioni contenute nella sentenza della Corte Costituzionale.

In principio i giudici della Consulta spiegano qual è la funzione che essi stessi sono stati chiamati ad assolvere in tale sede, specificando che il giudizio sull’ammissibilità è una valutazione liminare ed inevitabilmente limitata del rapporto tra oggetto del quesito e norme costituzionali, al fine di verificare se […] il venir meno di una determinata disciplina non comporti ex se un pregiudizio totale all’applicazione di un precetto costituzionale.

Il punto di partenza dell’iter argomentativo sono i già richiamati articoli 579 e 580 c.p. la cui funzione, osserva la Corte, è quella di tutelare la vita umana quando è lo stesso titolare del diritto che vuole rinunciarvi ricorrendo all’ausilio di un altro soggetto. Con tali disposizioni il legislatore ha inteso disincentivare le condotte di coloro che concorrono nel causare la morte di una persona con il consenso della stessa. Le due norme sono dunque a presidio del diritto alla vita, che notoriamente rientra nell’alveo dei diritti inviolabili dell’uomo.

L’art. 579 c.p. al primo comma sanziona colui che causa la vita di un uomo con l’irrogazione di pene inferiori rispetto a quelle previste per l’omicidio e ciò alla luce di una minore riprovevolezza del fatto, determinata dal consenso prestato dalla vittima. Le pene dell’art. 575 c.p. vengono invece irrogate, ai sensi del terzo comma, quando il consenso è stato viziato o proviene da un soggetto vulnerabile.

Rispetto a tale impostazione, un intervento abrogativo volto a conservare soltanto la punibilità delle azioni di cui all’ultimo comma, si pone, a parere della Corte Costituzionale, in evidente contrasto con il diritto inviolabile alla vita, poiché condurrebbe a considerare lecito qualsiasi evento di omicidio di una persona, purchè essa sia maggiorenne e abbia espresso un consenso pieno e non viziato alla propria morte.

L’approvazione del quesito referendario condurrebbe, quindi, ad un risultato diverso rispetto a quello che i promotori ritengono di voler raggiungere, poiché l’effetto di liceizzazione dell’omicidio del consenziente oggettivamente conseguente alla vittoria del sì non risulterebbe affatto circoscritto alla causazione, con il suo consenso, della morte di una persona affetta da malattie gravi e irreversibili poiché la “liberalizzazione” del fatto prescinderebbe dalle motivazioni che possono indurre a chiedere la propria morte, le quali non dovrebbero risultare necessariamente legate a un corpo prigioniero di uno stato di malattia con particolari caratteristiche, potendo connettersi anche a situazioni di disagio di natura del tutto diversa (affettiva, familiare, sociale, economica e via dicendo), sino al mero taedium vitae, ovvero pure a scelte che implichino, comunque sia, l’accettazione della propria morte per mano altrui. Egualmente irrilevanti risulterebbero la qualità del soggetto attivo (il quale potrebbe bene non identificarsi in un esercente la professione sanitaria), le ragioni da cui questo è mosso, le forme di manifestazione del consenso e i mezzi usati per provocare la morte (potendo l’agente servirsi non solo di farmaci che garantiscano una morte indolore, ma anche di armi o mezzi violenti di altro genere). Né può tacersi che tra le ipotesi di liceità rientrerebbe anche il caso del consenso prestato per errore spontaneo e non indotto da suggestione.

In conclusione, è possibile affermare che la Corte non abbia escluso a fortiori la possibilità che nel nostro ordinamento venga superata la disciplina penale dell’omicidio del consenziente, ma la sentenza in commento fa implicitamente intendere che tale risultato non può essere perseguito da un mero referendum abrogativo, ma solo attraverso un intervento legislativo che risulta auspicabile.

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